Art. 3 
 
                   Prime misure per l'aggregazione 
 
  1. Il processo di aggregazione si  attua  con  l'adeguamento  della
normativa vigente nel territorio del  Comune  di  Sappada/Plodn  alla
legislazione e all'ordinamento della Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia entro il termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente  legge.  Sono  fatti  salvi  termini
diversi previsti da disposizioni di settore stabiliti dalla  presente
legge. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia puo' adottare misure per: 
    a) regolare l'efficacia di autorizzazioni, licenze,  abilitazioni
e altri atti di assenso comunque denominati; 
    b) adeguare gli strumenti di pianificazione e programmazione alla
legislazione e ai relativi piani e programmi regionali e  degli  enti
locali; 
    c) garantire la continuita' nell'erogazione dei servizi  pubblici
e di interesse pubblico; 
    d) garantire  la  continuita'  della  realizzazione  di  opere  e
interventi pubblici o di interesse pubblico. 
  3. Al fine di attuare compiutamente il  processo  di  aggregazione,
gli  interventi  sono  individuati,  graduandone  le  priorita',  con
particolare riguardo all'esigenza di tutelare l'incolumita' pubblica,
la salute dei cittadini e gli altri interessi primari  dei  cittadini
interessati e con l'obiettivo di garantire parita'  di  accesso  alle
prestazioni per la nuova popolazione residente nella Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia. 
  4. Fermo restando quanto previsto nella presente legge, in tutti  i
casi in  cui  norme  di  legge  e  atti  di  natura  regolamentare  e
programmatoria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevedono
la zonizzazione del territorio regionale, il Comune di  Sappada/Plodn
e' provvisoriamente aggregato, fino al loro  adeguamento  alla  legge
182/2017, all'ambito comprendente il Comune di Forni Avoltri. 
  5.  Qualora  per  l'accesso  a  prestazioni,  servizi,  contributi,
sovvenzioni, provvidenze o altri  benefici  comunque  denominati  sia
previsto, quale requisito,  un  periodo  minimo  di  residenza  nella
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  ai  fini  del  computo  del
periodo medesimo  si  tiene  conto  della  residenza  nel  Comune  di
Sappada/Plodn. 
  6.  La  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  assicura   anche
mediante appositi strumenti informatici la messa  a  disposizione  di
costanti  informazioni  ai  cittadini,  alle  imprese  e  agli   enti
interessati, anche al fine di tutelare  la  trasparenza  e  l'accesso
agli atti amministrativi.