Art. 6 Disposizioni in materia elettorale 1. Ai fini della elezione del Consiglio regionale, il Comune di Sappada/Plodn e' aggregato alla circoscrizione elettorale di Tolmezzo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia). 2. A decorrere dal primo rinnovo degli organi del Comune di Sappada/Plodn, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale e' composto dal sindaco e da un numero di consiglieri determinato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifica della legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali). A decorrere dalla medesima scadenza, il numero massimo degli assessori comunali non puo' essere superiore a un quarto del numero dei consiglieri, con arrotondamento all'unita' superiore e computando nel calcolo anche il sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).