Art. 6 
 
                 Disposizioni in materia elettorale 
 
  1. Ai fini della elezione del Consiglio  regionale,  il  Comune  di
Sappada/Plodn e' aggregato alla circoscrizione elettorale di Tolmezzo
di cui all'art. 21, comma 1, lettera c),  della  legge  regionale  18
giugno 2007, n. 17  (Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia). 
  2. A decorrere  dal  primo  rinnovo  degli  organi  del  Comune  di
Sappada/Plodn, successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Consiglio comunale e' composto dal sindaco e da un
numero di consiglieri determinato ai sensi dell'art.  2  della  legge
regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni  comunali
e modifica della legge  regionale  28/2007  in  materia  di  elezioni
regionali). A decorrere dalla medesima scadenza,  il  numero  massimo
degli assessori comunali non puo' essere superiore a  un  quarto  del
numero dei consiglieri, con  arrotondamento  all'unita'  superiore  e
computando nel calcolo anche il sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma
39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge  finanziaria
2011).