Art. 9 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2018  al  personale  del  Comune  di
Sappada/Plodn si applica la disciplina dello stato  giuridico  e  del
trattamento economico del personale degli enti  locali  del  Comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale. 
  2. In relazione a quanto previsto al comma  1  e  con  la  medesima
decorrenza, il personale del Comune di Sappada/Plodn,  con  contratto
di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   e'   collocato,   nell'ambito
dell'ordinamento professionale del personale del Comparto  unico  del
pubblico  impiego  regionale  e  locale,  nella  medesima   categoria
rivestita presso il comune e  nella  posizione  economica  avente  il
trattamento tabellare piu' prossimo,  per  difetto,  a  quello  della
posizione  rivestita;  il  personale  con  categoria  C   e   profilo
professionale di agente della polizia municipale e'  collocato  nella
categoria PLA  dell'Area  della  polizia  locale  e  nella  posizione
economica avente il trattamento tabellare piu' prossimo, per difetto,
a quello della posizione rivestita. 
  3. In relazione alla collocazione di cui al comma 2,  il  personale
mantiene il trattamento economico fondamentale, se  piu'  favorevole,
limitatamente alle voci con carattere di generalita' e natura fissa e
continuativa,  mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;  la
retribuzione individuale di anzianita',  qualora  in  godimento,  non
rientra nella determinazione del predetto assegno e viene conservata.