Art. 9 Disposizioni in materia di personale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale del Comune di Sappada/Plodn si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. 2. In relazione a quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza, il personale del Comune di Sappada/Plodn, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e' collocato, nell'ambito dell'ordinamento professionale del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nella medesima categoria rivestita presso il comune e nella posizione economica avente il trattamento tabellare piu' prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita; il personale con categoria C e profilo professionale di agente della polizia municipale e' collocato nella categoria PLA dell'Area della polizia locale e nella posizione economica avente il trattamento tabellare piu' prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita. 3. In relazione alla collocazione di cui al comma 2, il personale mantiene il trattamento economico fondamentale, se piu' favorevole, limitatamente alle voci con carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; la retribuzione individuale di anzianita', qualora in godimento, non rientra nella determinazione del predetto assegno e viene conservata.