Art. 11 
 
                  Azioni e interventi della Regione 
 
  1. La Regione da' attuazione al  Piano  regionale  della  mobilita'
ciclistica (PREMOCI) di cui all'art. 7  attraverso  il  finanziamento
delle azioni e degli interventi ivi contenuti. 
  2. La Regione implementa il Sistema informativo stradale (SIS)  con
la banca dati delle reti ciclabili  del  Sistema  della  ciclabilita'
diffusa  (SICID),  secondo  criteri  e  parametri  coerenti  con  gli
standard previsti a livello europeo e nazionale. Il  grafo  regionale
delle  reti  ciclabili,  validato,  viene  pubblicato  sull'IRDAT-FVG
(Infrastruttura regionale di dati ambientali e  territoriali  per  il
Friuli Venezia Giulia). 
  3. In un'ottica di sviluppo complessivo del  SICID  e  del  tessuto
sociale ed economico a esso collegato, la Regione  istituisce  presso
la Direzione competente in  materia  di  infrastrutture  stradali  il
Tavolo tecnico regionale  per  la  mobilita'  ciclistica  (TREC)  con
funzioni consultive e propositive. 
  4.  Il  TREC  e'  composto  da  quattro   componenti   esperti   in
infrastrutture e mobilita' ciclistica che rappresentano: 
    a) il Servizio regionale competente in materia di  infrastrutture
stradali, in qualita' di coordinatore del TREC; 
    b) Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.A.; 
    c) la Direzione competente in materia di turismo; 
    d) le associazioni regionali con comprovata esperienza nel  campo
della promozione della  mobilita'  ciclistica  che  sono  federate  a
livello nazionale e coordinate a livello regionale; tali associazioni
designano congiuntamente il proprio rappresentante presso il TREC. 
  5. I componenti del TREC vengono nominati con  deliberazione  della
Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia  di
infrastrutture stradali e  svolgono  le  proprie  funzioni  a  titolo
gratuito. Il TREC dura in carica quattro anni e  si  riunisce  almeno
due volte l'anno. 
  6. La Direzione regionale competente in materia  di  infrastrutture
stradali presenta alla Giunta  regionale,  con  cadenza  annuale,  la
relazione sullo stato di attuazione della presente legge. 
  7. Ai fini della gestione delle nuove  competenze  assegnate  dalla
presente  legge  e  in  accordo  con  la  Direzione  generale,  viene
riorganizzata l'articolazione delle strutture del Servizio  regionale
competente in materia di infrastrutture stradali.