Art. 12 
 
              Stati generali sulla mobilita' ciclistica 
 
  1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale e con modalita'
di volta in  volta  determinate,  indice  gli  Stati  generali  sulla
mobilita' ciclistica quale momento di partecipazione e  di  confronto
consultivo e propositivo tra le istituzioni e i soggetti operanti nel
settore, al fine di favorire la cultura della mobilita' ciclistica  e
lenta, la riduzione dell'inquinamento, la promozione degli  stili  di
vita e della salute attiva. 
  2. Agli Stati generali partecipano la Regione, gli enti locali,  le
scuole, le imprese che gestiscono il trasporto pubblico e quelle  che
erogano  servizi  nell'ambito  del   cicloturismo   e   del   turismo
sostenibile,  le  associazioni  sportive  aderenti  alla  Federazione
Ciclistica Italiana, le associazioni gia'  rappresentate  nel  Tavolo
tecnico di cui all'art. 11 e le associazioni  della  societa'  civile
impegnate sui temi della mobilita' ciclistica e dolce, della tutela e
promozione dell'ambiente, del paesaggio e dei  beni  culturali  della
Regione, nonche' degli stili di vita attiva.