Art. 12 Stati generali sulla mobilita' ciclistica 1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale e con modalita' di volta in volta determinate, indice gli Stati generali sulla mobilita' ciclistica quale momento di partecipazione e di confronto consultivo e propositivo tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore, al fine di favorire la cultura della mobilita' ciclistica e lenta, la riduzione dell'inquinamento, la promozione degli stili di vita e della salute attiva. 2. Agli Stati generali partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, le imprese che gestiscono il trasporto pubblico e quelle che erogano servizi nell'ambito del cicloturismo e del turismo sostenibile, le associazioni sportive aderenti alla Federazione Ciclistica Italiana, le associazioni gia' rappresentate nel Tavolo tecnico di cui all'art. 11 e le associazioni della societa' civile impegnate sui temi della mobilita' ciclistica e dolce, della tutela e promozione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali della Regione, nonche' degli stili di vita attiva.