Art. 13 
 
Azioni per l'implementazione della banca dati  delle  reti  ciclabili
               nel Sistema informativo stradale - SIS 
 
  1.  Ai  fini   della   completezza   e   dell'aggiornamento   delle
informazioni contenute nella banca  dati  delle  reti  ciclabili,  le
Unioni territoriali intercomunali, i comuni  e  gli  altri  enti  che
progettano e realizzano tratti  di  itinerari  ciclabili  inviano  al
Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali i
files GIS relativi ai progetti definitivi che vengono approvati.