Art. 14 
 
                            Finanziamenti 
 
  1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli  articoli
8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'art. 10,  previa  richiesta
da parte dell'ente. 
  2. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli  articoli
8 e 9 la Regione finanzia le Unioni territoriali  intercomunali  e  i
comuni per la realizzazione degli  interventi  di  cui  all'art.  10,
comma 3, lettere c) e d), e degli interventi di completamento e messa
in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano. 
  3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge l'Amministrazione regionale emana il  regolamento  per
il finanziamento della redazione dei  Piani,  delle  azioni  e  degli
interventi di cui ai commi 1 e 2. Il regolamento  stabilisce  inoltre
modalita', termini, condizioni e importi del finanziamento.