Art. 14 Finanziamenti 1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'art. 10, previa richiesta da parte dell'ente. 2. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia le Unioni territoriali intercomunali e i comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 3, lettere c) e d), e degli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale emana il regolamento per il finanziamento della redazione dei Piani, delle azioni e degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Il regolamento stabilisce inoltre modalita', termini, condizioni e importi del finanziamento.