Art. 18 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per le finalita' previste dal combinato  disposto  di  cui  agli
articoli 7, comma 1, 11, comma 1, relativamente alle  azioni,  e  15,
comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa complessiva  di  100.000
euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro  per  ciascuno  degli  anni
2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e  diritto  alla
mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e Infrastrutture stradali)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  2. Per le finalita' previste dal combinato  disposto  di  cui  agli
articoli 8, 9, e di cui all'art.  14,  comma  1,  relativamente  alle
azioni, e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa
in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019  e  di  200.000  euro  per
l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e  diritto  alla
mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e Infrastrutture stradali)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  3. Per le finalita' previste dall'art. 11, comma  1,  relativamente
agli interventi, e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per
l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e  diritto  alla
mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e Infrastrutture stradali)  -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  4. Per le finalita' previste dall'art. 14, comma  1,  relativamente
agli interventi, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro  per  l'anno
2020 a  valere  sulla  Missione  n.  10  (Trasporti  e  diritto  alla
mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e Infrastrutture stradali)  -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  5. Per le finalita' previste dall'art. 14, comma 2, e'  autorizzata
la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000
euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla
Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n.  5
(Viabilita' e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in  conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020. 
  6. Per le finalita' previste dall'art. 15, comma 1,  lettere  a)  e
b), e' autorizzata  la  spesa  complessiva  di  1  milione  di  euro,
suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni  2018  e
2019 a  valere  sulla  Missione  n.  10  (Trasporti  e  diritto  alla
mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e Infrastrutture stradali)  -
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, pari  a
complessivi 400.000 euro, suddivisi in ragione  di  50.000  euro  per
l'anno 2018, di 150.000 euro per l'anno 2019 e di  200.000  euro  per
l'anno 2020, si fa fronte  mediante  rimodulazione  di  pari  importo
all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita')
- Programma n. 5 (Viabilita' e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2018-2020. 
  8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 4, 5  e  6,
pari a complessivi 3.300.000 euro, suddivisi in  ragione  di  800.000
euro per l'anno 2018, di 1 milione di  euro  per  l'anno  2019  e  di
1.500.000 euro per l'anno 2020, si fa fronte  mediante  rimodulazione
di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto
alla  mobilita')  -  Programma  n.  5  (Viabilita'  e  Infrastrutture
stradali) - Titolo n. 2 (Spese in  conto  capitale)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.