Art. 2 Obiettivi 1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sia incrementando i flussi cicloturistici che interessano la regione, sia trasferendo su bicicletta gli spostamenti pendolari che avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni, mediante interventi e azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro, contenendo cosi' l'impatto ambientale e promuovendo nuovi stili di vita e di mobilita' attiva, anche nell'ottica della prevenzione della salute della collettivita' e di una miglior fruizione del territorio. 2. L'incentivazione della mobilita' ciclistica e' attuata sia attraverso azioni di sensibilizzazione atte a far crescere la domanda, da attivarsi presso le istituzioni scolastiche, nonche' presso ogni altra associazione o ente possa ritenersi utile per la diffusione di una nuova cultura della mobilita', sia attraverso interventi infrastrutturali, quali a esempio quelli di nuova realizzazione, di recupero e riqualificazione, di moderazione del traffico, di messa in sicurezza delle intersezioni, atti a migliorare e incrementare l'offerta a favore della mobilita' ciclistica con una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti. 3. L'insieme degli interventi e azioni e' volto a riordinare e riqualificare le infrastrutture e i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani con le aree periurbane ed extraurbane, le destinazioni turistiche regionali, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, effettuando l'integrazione delle reti ciclabili locali con la Rete delle ciclovie di interesse regionale, di cui all'art. 4, e connettendo tali reti con i sistemi di trasporto pubblico locale regionale, nazionale ed europeo. 4. La Giunta regionale puo' definire criteri e modalita' per valorizzare e orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo tecnico regionale per la mobilita' ciclistica di cui all'art. 11, comma 3, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del SICID prevedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'art. 10 per una piu' efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.