Art. 3 
 
                          Le reti ciclabili 
 
  1. Il Sistema della  ciclabilita'  diffusa  (SICID)  e'  costituito
dall'insieme degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, extraurbani e
urbani come  identificati  e  classificati  dal  Sistema  informativo
stradale regionale sulla base delle loro caratteristiche funzionali. 
  2. Il SICID e' costituito dalla Rete delle  ciclovie  di  interesse
regionale (RECIR), dalle Reti  ciclabili  delle  Unioni  territoriali
intercomunali e  dalle  Reti  ciclabili  dei  comuni  e  degli  altri
soggetti istituzionali. Il SICID e' coerente con  la  Rete  ciclabile
nazionale Bicitalia e con la rete ciclabile transeuropea EuroVelo. 
  3. Le reti di cui al comma 2  sono  parte  integrante  del  sistema
regionale di mobilita' delle persone ai sensi  dell'  art.  3  quater
della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione  del  decreto
legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale  e
locale, trasporto merci, motorizzazione,  circolazione  su  strada  e
viabilita'),  come  modificato  dall'art.   16,   e   concorrono   al
raggiungimento degli obiettivi  di  efficientamento  dei  sistemi  di
trasporto,   della   diminuzione   dei    tempi    di    spostamento,
dell'abbattimento dei livelli d'inquinamento, della  riqualificazione
del territorio e della valorizzazione del paesaggio. 
  4. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 novembre  1999,
n.  557  (Regolamento  recante  norme  per   la   definizione   delle
caratteristiche  tecniche  delle  piste  ciclabili),  gli   itinerari
ciclabili s'identificano con i  percorsi  stradali  utilizzabili  dai
ciclisti, sia in sede riservata, pista ciclabile in sede propria o su
corsia riservata, sia in sede a uso promiscuo  con  pedoni,  percorso
pedonale  e  ciclabile,  o  con  veicoli  a  motore,  su  carreggiata
stradale, questi ultimi con le caratteristiche e limitazioni  di  cui
all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 557/1999.