Art. 3 Le reti ciclabili 1. Il Sistema della ciclabilita' diffusa (SICID) e' costituito dall'insieme degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, extraurbani e urbani come identificati e classificati dal Sistema informativo stradale regionale sulla base delle loro caratteristiche funzionali. 2. Il SICID e' costituito dalla Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), dalle Reti ciclabili delle Unioni territoriali intercomunali e dalle Reti ciclabili dei comuni e degli altri soggetti istituzionali. Il SICID e' coerente con la Rete ciclabile nazionale Bicitalia e con la rete ciclabile transeuropea EuroVelo. 3. Le reti di cui al comma 2 sono parte integrante del sistema regionale di mobilita' delle persone ai sensi dell' art. 3 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), come modificato dall'art. 16, e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento dei sistemi di trasporto, della diminuzione dei tempi di spostamento, dell'abbattimento dei livelli d'inquinamento, della riqualificazione del territorio e della valorizzazione del paesaggio. 4. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), gli itinerari ciclabili s'identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata, pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata, sia in sede a uso promiscuo con pedoni, percorso pedonale e ciclabile, o con veicoli a motore, su carreggiata stradale, questi ultimi con le caratteristiche e limitazioni di cui all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 557/1999.