Art. 7 
 
       Il Piano regionale della mobilita' ciclistica - PREMOCI 
 
  1. La  Regione  predispone  e  approva  il  Piano  regionale  della
mobilita' ciclistica (PREMOCI), in coerenza con la legge  11  gennaio
2018,  n.  2  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  della  mobilita'   in
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita'
ciclistica),  e  con  gli  obiettivi  del   Piano   regionale   delle
infrastrutture di trasporto, della  mobilita'  delle  merci  e  della
logistica. 
  2. Il PREMOCI e' sovraordinato ai piani previsti dagli articoli 8 e
9. 
  3. Il PREMOCI, in particolare,  si  suddivide  nelle  due  seguenti
parti: 
    a) parte infrastrutturale che: 
      1) individua il grafo della RECIR di cui all'art. 4 e i  centri
attrattori  sia  di  interesse  regionale,  tra  cui  i   centri   di
interscambio modale, sia di interesse transregionale; 
      2) elabora l'analisi dell'incidentalita' legata alla  mobilita'
ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro
riduzione ed eliminazione; 
      3)  definisce  le  linee   guida   per   la   realizzazione   e
l'adeguamento delle piste ciclabili; 
      4)  definisce  le  linee  guida  per  la  realizzazione   degli
itinerari ciclabili; 
      5) definisce le norme e le linee guida per la realizzazione dei
parcheggi per biciclette, pubblici e privati e  dei  sistemi  per  il
monitoraggio del traffico ciclistico; 
    b) parte strategica che: 
      1)  individua  e  programma  le  azioni  per  la  promozione  e
l'incentivazione  dell'utilizzo  della  bicicletta  quale  mezzo   di
trasporto quotidiano; 
      2) individua i criteri di priorita' per la programmazione e  la
realizzazione degli interventi; 
      3) definisce le linee d'indirizzo per i piani  sottordinati  di
cui agli articoli 8 e 9; 
      4)  individua  la  metodologia  per  la  quantificazione  della
ripartizione modale degli spostamenti, con particolare riguardo  agli
spostamenti in bicicletta. 
  4. Il PREMOCI individua le possibili  sinergie  tra  le  direttrici
d'interesse naturalistico, culturale e  paesaggistico  prioritarie  e
secondarie indicate nella sottostante tabella  e  le  ciclovie  della
RECIR di cui all'art. 4: 
 
       +-----------------------+-----------------------------+
       |Direttrici prioritarie |Direttrici secondarie        |
       +-----------------------+-----------------------------+
       |                       |                             |
       +-----------------------+-----------------------------+
       |Direttrice Alpe Adria  |Direttrice Anello Carnico    |
       +-----------------------+-----------------------------+
       |Direttrice Adriatica   |Direttrice Val Cellina       |
       +-----------------------+-----------------------------+
       |Direttrice Pedemontana |Direttrice Magredi           |
       +-----------------------+-----------------------------+
       |Direttrice del         |                             |
       |Tagliamento            |Direttrice Colline Moreniche |
       +-----------------------+-----------------------------+
       |                       |Direttrice Udine-Natisone    |
       +-----------------------+-----------------------------+
       |                       |Direttrice Livenza-Isonzo    |
       +-----------------------+-----------------------------+
       |                       |Direttrice Basso Isonzo      |
       +-----------------------+-----------------------------+
 
  5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge la Regione predispone il  progetto  di  Piano  regionale  della
mobilita' ciclistica. 
  6. La Giunta regionale adotta in via  preliminare  il  progetto  di
Piano di cui al  comma  5  al  fine  di  accompagnare  le  scelte  di
pianificazione  con  il   contributo   degli   enti   locali,   delle
organizzazioni  e  dei  soggetti  pubblici  e  privati  portatori  di
interessi  pubblici  e  collettivi   nel   campo   della   mobilita',
interpellati tramite apposite consultazioni. 
  7. Al termine della fase di cui al  comma  6  la  Giunta  regionale
adotta il Piano regionale  della  mobilita'  ciclistica  al  fine  di
acquisire  le  osservazioni  da  parte  del  pubblico  interessato  e
pervenute entro sessanta giorni dalla  pubblicazione  del  Piano  sul
Bollettino Ufficiale della Regione. 
  8. Decorso il termine di cui al comma 7, entro novanta  giorni,  la
Giunta regionale con propria deliberazione da' notizia del rigetto  o
dell'accettazione delle  osservazioni  e  approva  il  Piano,  previo
parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio  delle
autonomie locali. 
  9. Il Piano viene emanato con decreto del Presidente della  Regione
ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione.