Art. 8 
 
Il  Piano  della  mobilita'   ciclistica   dell'Unione   territoriale
                    intercomunale - Biciplan UTI 
 
  1. Le  Unioni  territoriali  intercomunali,  in  coerenza  con  gli
obiettivi del Piano  regionale  delle  infrastrutture  di  trasporto,
della mobilita' delle merci e della logistica, di cui all'art.  3-ter
della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della  mobilita'
ciclistica  (PREMOCI),  predispongono  il   Piano   della   mobilita'
ciclistica dell'Unione territoriale intercomunale (Biciplan UTI). 
  2. Il Biciplan UTI acquisisce, organizza e  integra,  in  un'ottica
intercomunale,  le  previsioni  degli  strumenti  di   programmazione
comunale e intercomunale gia' disponibili e finalizzati allo sviluppo
della mobilita' ciclistica sul territorio di competenza dell'UTI. 
  3. Il Biciplan UTI contiene in particolare: 
    a) l'analisi della domanda potenziale; 
    b) l'analisi dell'incidentalita' legata alla mobilita' ciclistica
per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro  riduzione
ed eliminazione; 
    c) una parte infrastrutturale che individua: 
      1) il  grafo  della  Rete  ciclabile  dell'Unione  territoriale
intercomunale (RECIU) di cui all'art. 5 e le sue  caratteristiche,  i
centri attrattori dell'area sottesa, con  particolare  riferimento  a
scuole,  uffici  pubblici,  ospedali,  aziende  e  gli  altri  centri
attrattori di spostamenti pendolari sistematici; 
      2) i poli intermodali e i punti  d'interscambio  tra  trasporto
pubblico locale e bicicletta; 
      3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette; 
      4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici; 
      5)  gli  itinerari  principali  di  collegamento  con  i   poli
attrattori e la definizione delle priorita' d'intervento; 
    d) una parte  programmatica  che  individua  il  programma  degli
interventi prioritari per  il  completamento  della  rete  ciclabile,
specificando: 
      1) i costi  degli  interventi  e  le  fonti  di  finanziamento,
pubbliche, private o miste, che si intendono  attivare  per  la  loro
realizzazione; 
      2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella  realizzazione
del progetto; 
      3) i tempi previsti per la realizzazione; 
      4) gli interventi di manutenzione da garantire. 
  4. Il Biciplan UTI  viene  predisposto  dalle  Unioni  territoriali
intercomunali a cui aderiscono almeno  tre  comuni  limitrofi  ed  e'
relativo al territorio di tali Comuni. 
  5.  Il  Biciplan  UTI  viene  approvato  dall'Unione   territoriale
intercomunale, previo parere del  Servizio  regionale  competente  in
materia di infrastrutture stradali, e viene recepito, per gli aspetti
sovracomunali,  dai  Biciplan  di   cui   all'art.   9   dei   comuni
territorialmente interessati.