Art. 8 Il Piano della mobilita' ciclistica dell'Unione territoriale intercomunale - Biciplan UTI 1. Le Unioni territoriali intercomunali, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilita' delle merci e della logistica, di cui all'art. 3-ter della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilita' ciclistica (PREMOCI), predispongono il Piano della mobilita' ciclistica dell'Unione territoriale intercomunale (Biciplan UTI). 2. Il Biciplan UTI acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale gia' disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilita' ciclistica sul territorio di competenza dell'UTI. 3. Il Biciplan UTI contiene in particolare: a) l'analisi della domanda potenziale; b) l'analisi dell'incidentalita' legata alla mobilita' ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione; c) una parte infrastrutturale che individua: 1) il grafo della Rete ciclabile dell'Unione territoriale intercomunale (RECIU) di cui all'art. 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici; 2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta; 3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette; 4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici; 5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorita' d'intervento; d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando: 1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione; 2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto; 3) i tempi previsti per la realizzazione; 4) gli interventi di manutenzione da garantire. 4. Il Biciplan UTI viene predisposto dalle Unioni territoriali intercomunali a cui aderiscono almeno tre comuni limitrofi ed e' relativo al territorio di tali Comuni. 5. Il Biciplan UTI viene approvato dall'Unione territoriale intercomunale, previo parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali, e viene recepito, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'art. 9 dei comuni territorialmente interessati.