Art. 9 Il Piano della mobilita' ciclistica comunale - Biciplan 1. I comuni predispongono il Piano della mobilita' ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la legge n. 2/2018, con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilita' delle merci e della logistica, di cui all' art. 3-ter della legge regionale n. 23/2007, e del Piano regionale della mobilita' ciclistica (PREMOCI). Il Biciplan e' un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Il Biciplan diventa parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilita' sostenibile (PUMS), se tali Piani sono predisposti dal Comune. 2. Il Biciplan, in funzione del territorio comunale, contiene in particolare quanto previsto dall'art. 8, comma 3. 3. In conformita' all'art. 8, comma 4, della legge n. 2/2018, i comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.