Art. 9 
 
       Il Piano della mobilita' ciclistica comunale - Biciplan 
 
  1. I comuni  predispongono  il  Piano  della  mobilita'  ciclistica
comunale (Biciplan) in coerenza con  la  legge  n.  2/2018,  con  gli
obiettivi del Piano  regionale  delle  infrastrutture  di  trasporto,
della mobilita' delle merci e della logistica, di cui all' art. 3-ter
della legge  regionale  n.  23/2007,  e  del  Piano  regionale  della
mobilita' ciclistica (PREMOCI). Il Biciplan e' un Piano  comunale  di
settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente  in
materia  di  infrastrutture  stradali.  Il  Biciplan  diventa   parte
integrante del Piano urbano del traffico (PUT)  e  del  Piano  urbano
della mobilita' sostenibile (PUMS), se tali  Piani  sono  predisposti
dal Comune. 
  2. Il Biciplan, in funzione del territorio  comunale,  contiene  in
particolare quanto previsto dall'art. 8, comma 3. 
  3. In conformita' all'art. 8, comma 4, della  legge  n.  2/2018,  i
comuni prevedono nei  regolamenti  edilizi  misure  finalizzate  alla
realizzazione di  spazi  comuni  e  attrezzati  per  il  deposito  di
biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie
o produttive e nelle strutture pubbliche.