Art. 10 
 
                        Nulla osta del Parco 
 
  1.  Il  rilascio  di  concessioni  o  autorizzazioni  relative   ad
interventi, impianti e opere all'interno del parco e'  sottoposto  al
preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 13 della  legge  6  dicembre
1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree  protette),  dell'Ufficio
provinciale per il Parco  nazionale  dello  Stelvio.  Il  nulla  osta
verifica la conformita' dell'intervento con le disposizioni del Piano
e del regolamento o, in assenza, con la disciplina di tutela vigente. 
  2. Se la normativa provinciale  prevede  gia'  un  procedimento  di
approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla  osta  e'
rilasciato nell'ambito di tale procedimento. 
  3. Se l'intervento e' assoggettato a  valutazione  d'incidenza,  il
nulla osta e' rilasciato con un unico provvedimento. 
  4. Se  il  progetto  e'  assoggettato  alla  valutazione  d'impatto
ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale  (AUT)  o  ad
altre autorizzazioni per le quali la disciplina  di  settore  prevede
l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta e' rilasciato
nell'ambito delle relative procedure d'autorizzazione. 
  5. In presenza di Piano  del  Parco  e  di  regolamento  del  parco
approvati e vigenti, le cui previsioni sono state recepite dai comuni
nei rispettivi strumenti urbanistici, gli  interventi  edilizi  nelle
zone D del Piano  sono  autorizzati  dalla  sindaca  o  dal  sindaco,
dandone  contestuale   comunicazione   in   ogni   caso   all'Ufficio
provinciale per il Parco. Lo stesso vale per interventi interni e  di
manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che non  comportino
un aumento della cubatura e non  modifichino  la  destinazione  d'uso
degli edifici interessati. 
  6. Avverso il diniego del nulla osta ovvero avverso le prescrizioni
in  esso  contenute  la/il  richiedente   puo'   presentare   ricorso
gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni.