Art. 10 Nulla osta del Parco 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dell'Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio. Il nulla osta verifica la conformita' dell'intervento con le disposizioni del Piano e del regolamento o, in assenza, con la disciplina di tutela vigente. 2. Se la normativa provinciale prevede gia' un procedimento di approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla osta e' rilasciato nell'ambito di tale procedimento. 3. Se l'intervento e' assoggettato a valutazione d'incidenza, il nulla osta e' rilasciato con un unico provvedimento. 4. Se il progetto e' assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta e' rilasciato nell'ambito delle relative procedure d'autorizzazione. 5. In presenza di Piano del Parco e di regolamento del parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi edilizi nelle zone D del Piano sono autorizzati dalla sindaca o dal sindaco, dandone contestuale comunicazione in ogni caso all'Ufficio provinciale per il Parco. Lo stesso vale per interventi interni e di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che non comportino un aumento della cubatura e non modifichino la destinazione d'uso degli edifici interessati. 6. Avverso il diniego del nulla osta ovvero avverso le prescrizioni in esso contenute la/il richiedente puo' presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni.