Art. 11 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. Il prelievo ai soli fini scientifici di fossili e  minerali,  di
piante a diffusione spontanea, di animali selvatici  e'  disciplinato
dal  regolamento  del  Parco  e  autorizzato   dalla   direttrice/dal
direttore dell'Ufficio provinciale per il Parco nazionale.