Art. 12 Assistenza 1. Per i vincoli imposti a norma della presente legge e a norma delle leggi precedenti di individuazione del Parco nazionale non e' dovuto alcun indennizzo. La Provincia autonoma di Bolzano puo' stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure sulla base dell'art. 27 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e apposite direttive da deliberare da parte della Giunta provinciale. 2. L'Amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto del paesaggio e dell'ambiente e la divulgazione delle norme di tutela e agevola l'attivita' di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalita' mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi. L'Amministrazione provinciale puo' inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione a esperte ed esperti, nonche' mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti e organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l'Amministrazione provinciale puo', inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonche' per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico. Per lo svolgimento dei compiti e l'esecuzione di lavori e misure nel Parco l'Amministrazione provinciale puo' provvedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi, compreso l'acquisto di abbigliamento, di equipaggiamento nonche' di veicoli, di speciali macchinari e di attrezzature. Per l'esecuzione di lavori il Parco nazionale puo' richiedere la collaborazione della Ripartizione provinciale foreste, dell'Agenzia per la protezione civile e dell'Agenzia demanio provinciale. 3. L'Amministrazione puo' concedere contributi annui, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma 2. Per l'attuazione di tali compiti, nonche' per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione puo' stipulare apposite convenzioni con i proprietari. 4. Per la conservazione a lungo termine del territorio tutelato l'Amministrazione provinciale ha facolta' di stipulare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto di zone vincolate da parte dei comuni, l'Amministrazione provinciale puo' concedere un contributo fino al 50 per cento dell'importo del contratto d'acquisto o d'affitto. 5. Per l'esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico e dell'ambiente nella zona tutelata l'Amministrazione provinciale puo' concedere premi incentivi.