Art. 12 
 
                             Assistenza 
 
  1. Per i vincoli imposti a norma della presente  legge  e  a  norma
delle leggi precedenti di individuazione del Parco nazionale  non  e'
dovuto alcun  indennizzo.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  puo'
stipulare con i proprietari dei  terreni  o  con  chi  ha  diritto  a
disporne contratti di  diritto  privato  per  remunerare  determinate
prestazioni, limitazioni oppure altre misure sulla base dell'art.  27
della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e apposite direttive da
deliberare da parte della Giunta provinciale. 
  2. L'Amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto
del paesaggio e dell'ambiente e la divulgazione delle norme di tutela
e agevola l'attivita'  di  enti  e  organizzazioni  che  per  compito
istituzionale si  propongono  il  raggiungimento  di  tali  finalita'
mediante contributi o sussidi e mettendo a  disposizione  appropriati
mezzi. L'Amministrazione provinciale puo' inoltre favorire lo studio,
la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti  a  vincolo  ai
sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi  di
consulenza, studio, ricerca e progettazione  a  esperte  ed  esperti,
nonche' mediante la concessione di contributi o sussidi  da  erogarsi
direttamente ai proprietari, possessori o detentori  o  affidando  il
compito agli enti e  organizzazioni  di  cui  sopra.  Per  le  stesse
categorie  di  beni,  l'Amministrazione  provinciale  puo',  inoltre,
effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e
risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonche' per disporre la
realizzazione di progetti vegetazionali allo  scopo  di  un  migliore
inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e
residenziali e di spazi di verde pubblico.  Per  lo  svolgimento  dei
compiti e l'esecuzione di lavori e misure nel Parco l'Amministrazione
provinciale  puo'  provvedere  all'acquisizione  di  lavori,  beni  e
servizi, compreso l'acquisto  di  abbigliamento,  di  equipaggiamento
nonche' di veicoli, di speciali macchinari  e  di  attrezzature.  Per
l'esecuzione  di  lavori  il  Parco  nazionale  puo'  richiedere   la
collaborazione della Ripartizione provinciale  foreste,  dell'Agenzia
per la protezione civile e dell'Agenzia demanio provinciale. 
  3. L'Amministrazione puo' concedere  contributi  annui,  quando  lo
reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza  di  cui
al comma  2.  Per  l'attuazione  di  tali  compiti,  nonche'  per  la
disciplina  dei   rapporti   patrimoniali,   l'Amministrazione   puo'
stipulare apposite convenzioni con i proprietari. 
  4. Per la conservazione a lungo  termine  del  territorio  tutelato
l'Amministrazione provinciale  ha  facolta'  di  stipulare  contratti
d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto  di
zone vincolate da parte  dei  comuni,  l'Amministrazione  provinciale
puo' concedere un contributo fino al 50 per  cento  dell'importo  del
contratto d'acquisto o d'affitto. 
  5.  Per  l'esecuzione  di  lavori  di   mantenimento   del   quadro
paesaggistico e dell'ambiente nella zona  tutelata  l'Amministrazione
provinciale puo' concedere premi incentivi.