Art. 13 Indennizzi per danni derivanti dalla fauna selvatica 1. La Provincia e' tenuta a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco, ad eccezione di quelli causati agli alpeggi e al bosco, secondo quanto stabilito dal regolamento del Parco. La Giunta provinciale stabilisce con delibera la misura dell'indennizzo e i criteri e le modalita' per la sua determinazione ed erogazione.