Art. 13 
 
                   Indennizzi per danni derivanti 
                        dalla fauna selvatica 
 
  1. La Provincia e' tenuta a indennizzare i  danni  provocati  dalla
fauna selvatica nel  Parco,  ad  eccezione  di  quelli  causati  agli
alpeggi e al bosco, secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento  del
Parco. La  Giunta  provinciale  stabilisce  con  delibera  la  misura
dell'indennizzo e i criteri e le modalita' per la sua  determinazione
ed erogazione.