Art. 14 
 
                            Sorveglianza 
 
  1. Il personale della Ripartizione provinciale Natura  e  paesaggio
nonche'  dell'Agenzia  provinciale  per  l'ambiente,   a   tal   fine
incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla  rispettiva
direttrice, il Corpo forestale provinciale e la polizia locale curano
l'osservanza della presente legge.