Art. 15 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fatte salve le  sanzioni  di  cui  all'art.  30  della  legge  6
dicembre  1991,  n.  394,  e  la  loro  graduazione   stabilita   nel
regolamento  del  Parco,  si  applica   la   disciplina   legislativa
provinciale.