Art. 17 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della
presente legge stimati, a decorrere dall'anno 2018,  in  1.350.000,00
euro, si provvede: 
    a) quanto a 996.000,00 euro, ai sensi dell'art. 1, commi 7  e  8,
del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14, mediante scomputo dal
contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'art.
79 dello Statuto d'autonomia e dall'art. 1, comma 410, della legge 23
dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 354.000,00  euro  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per  far  fronte
ad oneri derivanti  da  nuovi  provvedimenti  legislativi»  di  parte
corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20  del
bilancio di previsione 2018-2020. 
  2.  Le  risorse  finanziarie  del  Parco  possono  essere   inoltre
integrate da diritti e canoni riguardanti  l'utilizzazione  dei  beni
mobili ed immobili che appartengono alla Provincia o dei  quali  essa
abbia la gestione, ovvero da introiti derivanti da prodotti. 
  3. La Ripartizione provinciale Finanze e' autorizzata ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  La  spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con la legge finanziaria annuale.