Art. 17 Norma finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge stimati, a decorrere dall'anno 2018, in 1.350.000,00 euro, si provvede: a) quanto a 996.000,00 euro, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'art. 79 dello Statuto d'autonomia e dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 354.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020. 2. Le risorse finanziarie del Parco possono essere inoltre integrate da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono alla Provincia o dei quali essa abbia la gestione, ovvero da introiti derivanti da prodotti. 3. La Ripartizione provinciale Finanze e' autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge finanziaria annuale.