Art. 18 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 2. Fino all'approvazione del Piano per il Parco nazionale e del regolamento del parco nazionale si applica la disciplina di tutela vigente all'atto della sottoscrizione dell'intesa dell'11 febbraio 2015.