Art. 18 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
  2. Fino all'approvazione del Piano per il  Parco  nazionale  e  del
regolamento del parco nazionale si applica la  disciplina  di  tutela
vigente all'atto della sottoscrizione  dell'intesa  dell'11  febbraio
2015.