Art. 4 
 
            Territorio del parco nazionale ed iniziative 
                   «Parco Nazionale dello Stelvio» 
 
  1. Il Parco nazionale assieme ai comuni altoatesini che fanno parte
del territorio del  parco  nazionale  formano  il  «Territorio  Parco
nazionale dello Stelvio». La Provincia autonoma di  Bolzano  promuove
le attivita'  espletate  nel  territorio  del  Parco  nazionale  e  i
prodotti che corrispondono a un modello  di  turismo  e  di  sviluppo
economico  sostenibile  del  territorio  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio mediante apposite iniziative territoriali. 
  2. Le iniziative territoriali di cui al comma 1 sono finalizzate a: 
    a)  promuovere  il  territorio  del  Parco  nazionale  e  i  suoi
prodotti, in particolare quelli agricoli e forestali; 
    b) salvaguardare le produzioni tipiche e l'artigianato locale nel
Parco nazionale; 
    c) incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi  con
metodi compatibili con le caratteristiche del  territorio  del  Parco
nazionale e con le sue esigenze di conservazione; 
    d) promuovere la commercializzazione e il consumo di prodotti che
presentino requisiti di qualita' quali  quelli  biologici,  tipici  e
tradizionali   locali,   contribuendo   alla   conservazione    della
biodiversita' nel territorio del Parco nazionale; 
    e) incentivare l'imprenditoria e l'occupazione locale; 
    f) consentire alle consumatrici  e  ai  consumatori  un'immediata
identificazione dei prodotti  e  delle  attivita'  che  sono  proprie
dell'area del Parco nazionale; 
    g) garantire la provenienza del prodotto e servizio attraverso un
sistema di tracciabilita' che consente di risalire con  certezza  dal
prodotto e servizio al produttore iniziale.