Art. 4 Territorio del parco nazionale ed iniziative «Parco Nazionale dello Stelvio» 1. Il Parco nazionale assieme ai comuni altoatesini che fanno parte del territorio del parco nazionale formano il «Territorio Parco nazionale dello Stelvio». La Provincia autonoma di Bolzano promuove le attivita' espletate nel territorio del Parco nazionale e i prodotti che corrispondono a un modello di turismo e di sviluppo economico sostenibile del territorio del Parco nazionale dello Stelvio mediante apposite iniziative territoriali. 2. Le iniziative territoriali di cui al comma 1 sono finalizzate a: a) promuovere il territorio del Parco nazionale e i suoi prodotti, in particolare quelli agricoli e forestali; b) salvaguardare le produzioni tipiche e l'artigianato locale nel Parco nazionale; c) incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le caratteristiche del territorio del Parco nazionale e con le sue esigenze di conservazione; d) promuovere la commercializzazione e il consumo di prodotti che presentino requisiti di qualita' quali quelli biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversita' nel territorio del Parco nazionale; e) incentivare l'imprenditoria e l'occupazione locale; f) consentire alle consumatrici e ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti e delle attivita' che sono proprie dell'area del Parco nazionale; g) garantire la provenienza del prodotto e servizio attraverso un sistema di tracciabilita' che consente di risalire con certezza dal prodotto e servizio al produttore iniziale.