Art. 5 Principi della gestione del Parco nazionale 1. Le funzioni inerenti la gestione del parco, limitatamente alla parte di territorio di competenza provinciale, sono svolte dall'Amministrazione provinciale che le esercita in via principale attraverso l'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio, i centri visite e i posti di sorveglianza all'interno del Parco nazionale nonche' gli ispettorati forestali territorialmente competenti. 2. La Provincia esercita le funzioni di gestione promuovendo: a) la piu' ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati; b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Lombardia nonche' accordi a carattere transfrontaliero; c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo socio-economico sostenibile.