Art. 5 
 
                       Principi della gestione 
                         del Parco nazionale 
 
  1. Le funzioni inerenti la gestione del parco,  limitatamente  alla
parte  di  territorio  di   competenza   provinciale,   sono   svolte
dall'Amministrazione provinciale che le esercita  in  via  principale
attraverso l'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio,  i  centri
visite e i posti di  sorveglianza  all'interno  del  Parco  nazionale
nonche' gli ispettorati forestali territorialmente competenti. 
  2. La Provincia esercita le funzioni di gestione promuovendo: 
    a) la piu' ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati; 
    b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Trento e con  la
Regione Lombardia nonche' accordi a carattere transfrontaliero; 
    c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo
socio-economico sostenibile.