Art. 6 
 
                        Comitato di gestione 
 
  1. Allo scopo di coinvolgere la popolazione locale nelle  questioni
attinenti al territorio del Parco nazionale ricadente in Provincia di
Bolzano, per la durata della legislatura con  delibera  della  Giunta
provinciale  e'  istituito  il  comitato  di  gestione  quale  organo
consultivo dell'amministrazione provinciale, che e' cosi' composto: 
    a) da quattro rappresentanti dei comuni designati  dall'assemblea
dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto  o  in  parte,
entro i confini del parco; 
    b) dalla direttrice o dal direttore  dell'Ufficio  per  il  Parco
nazionale dello Stelvio; 
    c) da una o  un  rappresentante  della  Ripartizione  provinciale
foreste; 
    d) da una o un rappresentante dell'associazione di agricoltori  e
agricoltrici piu' rappresentativa a livello provinciale; 
    e) da due  rappresentanti  dell'associazione  ambientalista  piu'
rappresentativa a livello provinciale; 
    f) da un'esperta o un esperto in scienze naturali; 
    g) da una o un rappresentante delle organizzazioni turistiche; 
    h) da una o  un  rappresentante  delle  amministrazioni  separate
esistenti nei comuni del Parco. 
  2. Il comitato elegge la/il presidente e la/il vicepresidente tra i
propri componenti. Per ciascuna e ciascuno  dei  componenti  titolari
previsti  dal  comma  1  e'  nominata/o  una  o  un  supplente.  Alle
componenti e ai componenti del comitato  non  spettano  compensi  ne'
rimborsi spese. 
  3. Il comitato di gestione: 
    a)  esprime  il  parere  sul  piano,  sul  regolamento  e   sulla
perimetrazione del Parco nazionale; 
    b) esprime un parere sul programma annuale di  gestione  proposto
dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio; 
    c) puo' formulare pareri su  temi  concernenti  la  gestione  del
Parco nazionale e proporre progetti attuativi degli indirizzi e degli
obiettivi individuati dal Piano del Parco,  predisposti  dall'Ufficio
per il Parco nazionale dello Stelvio. 
  4. Le funzioni di segreteria sono assicurate  dall'Ufficio  per  il
Parco nazionale dello Stelvio. 
  5.  Le/i  componenti  che  rimangano  assenti,  senza  giustificato
motivo, da piu' di tre sedute consecutive sono  dichiarati  decaduti.
Spetta al comitato  di  gestione  dichiarare  la  decadenza  di  tali
componenti, le/i quali vengono sostituite/i con delibera della Giunta
provinciale.