Art. 6 Comitato di gestione 1. Allo scopo di coinvolgere la popolazione locale nelle questioni attinenti al territorio del Parco nazionale ricadente in Provincia di Bolzano, per la durata della legislatura con delibera della Giunta provinciale e' istituito il comitato di gestione quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale, che e' cosi' composto: a) da quattro rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del parco; b) dalla direttrice o dal direttore dell'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio; c) da una o un rappresentante della Ripartizione provinciale foreste; d) da una o un rappresentante dell'associazione di agricoltori e agricoltrici piu' rappresentativa a livello provinciale; e) da due rappresentanti dell'associazione ambientalista piu' rappresentativa a livello provinciale; f) da un'esperta o un esperto in scienze naturali; g) da una o un rappresentante delle organizzazioni turistiche; h) da una o un rappresentante delle amministrazioni separate esistenti nei comuni del Parco. 2. Il comitato elegge la/il presidente e la/il vicepresidente tra i propri componenti. Per ciascuna e ciascuno dei componenti titolari previsti dal comma 1 e' nominata/o una o un supplente. Alle componenti e ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese. 3. Il comitato di gestione: a) esprime il parere sul piano, sul regolamento e sulla perimetrazione del Parco nazionale; b) esprime un parere sul programma annuale di gestione proposto dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio; c) puo' formulare pareri su temi concernenti la gestione del Parco nazionale e proporre progetti attuativi degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Piano del Parco, predisposti dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio. 4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio. 5. Le/i componenti che rimangano assenti, senza giustificato motivo, da piu' di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Spetta al comitato di gestione dichiarare la decadenza di tali componenti, le/i quali vengono sostituite/i con delibera della Giunta provinciale.