Art. 7 
 
                    Piano per il Parco nazionale 
 
  1. Il piano per il Parco nazionale e' redatto  dall'amministrazione
provinciale nel rispetto dei  principi  fondamentali  previsti  dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, in un  processo  partecipativo  con  i
comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in  associazioni
o  comitati.  Il  piano  persegue  la  tutela  dei  valori  naturali,
ambientali   e    paesaggistici,    nonche'    storici,    culturali,
antropologici, sociali,  economici  sostenibili  e  tradizionali  del
Parco. Il Piano per il parco suddivide il  territorio  del  parco  in
base al diverso grado di  protezione  in  riserve  generali,  riserve
generali  orientate,  aree  di  protezione  ed  aree  di   promozione
economica e sociale e disciplina: 
    a)  l'organizzazione   generale   del   territorio   e   la   sua
articolazione in aree o parti caratterizzate da  forme  differenziate
di uso, godimento e tutela; 
    b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o  privato  e  norme  di
attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del Piano
per il Parco; 
    c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare
riguardo ai percorsi, accessi  e  strutture  riservati  alle  persone
disabili e portatrici di handicap; 
    d) sistemi di  attrezzature  e  servizi  per  la  gestione  e  la
funzione sociale, agricola, forestale e turistica del  parco,  centri
visite e punti informativi; 
    e) indirizzi e criteri per  gli  interventi  sulla  flora,  sulla
fauna e sull'ambiente naturale in genere. 
  2. L'approvazione del Piano per il Parco nazionale per la parte  di
territorio di competenza provinciale,  avviene  in  conformita'  alle
linee  guida  e  agli  indirizzi  del  Comitato  di  coordinamento  e
indirizzo, di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279,  e  successive  modifiche,  con  il
procedimento di cui all'art. 12 della  legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13. La direttrice o il direttore dell'Ufficio per  il  Parco
nazionale dello Stelvio partecipa con diritto  di  voto  alla  seduta
della commissione per la natura,  il  paesaggio  e  lo  sviluppo  del
territorio nella quale viene trattato il Piano per il Parco nazionale
o una sua modifica. Alle sedute della  commissione  partecipa  anche,
con funzione consultiva, la/il presidente del comitato di gestione. 
  3. Dalla data di prima adozione del Piano per il Parco nazionale  o
di modifica dello stesso fino alla relativa  entrata  in  vigore,  le
autorita' competenti  devono  sospendere  ogni  determinazione  sulle
domande di interventi quando riconoscano che esse sono  in  contrasto
con le determinazioni del Piano  del  Parco.  La  Giunta  provinciale
approva il Piano previo parere del  comitato  di  gestione  e  previa
assunzione del parere vincolante del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare. Il Piano per il Parco nazionale  e'
modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria  alla  sua
approvazione. 
  4. Il Piano per il Parco nazionale ha effetto di  dichiarazione  di
pubblico generale interesse nonche' di urgenza e di  indifferibilita'
per  gli  interventi  in  esso  previsti  e  tiene  luogo  dei  piani
urbanistici comunali limitatamente alle parti del territorio comunale
ricadenti nel parco. Per gli insediamenti  storici,  le  aree  urbane
consolidate e le aree specificamente destinate  all'insediamento,  il
piano del parco puo' rinviare  ai  piani  urbanistici  la  disciplina
integrativa e di dettaglio. 
  5. Per gli insediamenti storici, le aree urbane  consolidate  e  le
aree specificamente destinate all'insediamento il  piano  urbanistico
e' predisposto in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Piano  del
Parco al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti.  A  tal
fine l'Ufficio provinciale per  il  Parco  nazionale  interviene  nel
procedimento di adozione del piano urbanistico o delle sue  varianti.
In sede di approvazione del piano urbanistico la  Giunta  provinciale
puo' apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con
gli indirizzi del Piano del Parco. 
  6. In armonia con le finalita' ed i principi di cui  alle  legge  6
dicembre 1991, n. 394, il piano del parco puo' individuare gli ambiti
soggetti  alle  disposizioni  provinciali  a  carattere  generale   e
settoriale   applicabili   nel    territorio    del    parco.    Fino
all'approvazione  del  piano  o  se   esso   non   individua   queste
disposizioni, si applicano le disposizioni provinciali di settore, in
quanto compatibili con gli obiettivi di tutela del parco. 
  7. Il  Piano  per  il  parco  nazionale  e'  soggetto  a  revisione
periodica con cadenza decennale. Il  Piano  per  il  Parco  nazionale
resta comunque in vigore fino al suo rinnovo.