Art. 8 
 
                        Regolamento del Parco 
 
  1.   Il   regolamento    del    Parco    nazionale    e'    redatto
dall'amministrazione provinciale in un processo partecipativo  con  i
comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in  associazioni
o  comitati.  Il  regolamento  valorizza  gli  usi,  i  costumi,   le
consuetudini e le attivita' sociali ed economiche  delle  popolazioni
residenti sul territorio del parco nonche' le  espressioni  culturali
proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita'  locali.  Il
regolamento  disciplina  l'esercizio  delle  attivita'  consentite  o
limitate nel territorio del Parco  stesso  e  determina  altresi'  la
localizzazione  e  la  graduazione  dei   divieti.   Il   regolamento
stabilisce altresi' le deroghe ai divieti di cui  all'art.  11  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
  2. L'approvazione del regolamento per la  parte  di  territorio  di
competenza provinciale avviene in conformita' alle linee guida e agli
indirizzi del Comitato di coordinamento ed indirizzo, di cui all'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.  279,
e successive modifiche, con il procedimento di cui all'art. 12  della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La  direttrice/il  direttore
dell'Ufficio per il  Parco  nazionale  dello  Stelvio  partecipa  con
diritto di voto alla seduta  della  commissione  per  la  natura,  il
paesaggio e lo sviluppo del territorio nella quale viene trattato  il
regolamento  o  una  sua  modifica.  Alle  sedute  della  commissione
partecipa  anche,  con  funzione  consultiva,  la/il  presidente  del
comitato di gestione. 
  3. Dalla data di prima adozione del regolamento o di modifica dello
stesso fino alla relativa entrata in vigore, le autorita'  competenti
devono sospendere ogni determinazione  sulle  domande  di  interventi
ovvero attivita' quando riconoscano che esse sono in contrasto con le
determinazioni del regolamento stesso. La Giunta provinciale  approva
il regolamento previo  parere  del  comitato  di  gestione  e  previa
assunzione del parere vincolante del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare.  Il  regolamento  e'  modificato  e
aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.