Art. 8 Regolamento del Parco 1. Il regolamento del Parco nazionale e' redatto dall'amministrazione provinciale in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il regolamento valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' sociali ed economiche delle popolazioni residenti sul territorio del parco nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attivita' consentite o limitate nel territorio del Parco stesso e determina altresi' la localizzazione e la graduazione dei divieti. Il regolamento stabilisce altresi' le deroghe ai divieti di cui all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'approvazione del regolamento per la parte di territorio di competenza provinciale avviene in conformita' alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento ed indirizzo, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche, con il procedimento di cui all'art. 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La direttrice/il direttore dell'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella quale viene trattato il regolamento o una sua modifica. Alle sedute della commissione partecipa anche, con funzione consultiva, la/il presidente del comitato di gestione. 3. Dalla data di prima adozione del regolamento o di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in vigore, le autorita' competenti devono sospendere ogni determinazione sulle domande di interventi ovvero attivita' quando riconoscano che esse sono in contrasto con le determinazioni del regolamento stesso. La Giunta provinciale approva il regolamento previo parere del comitato di gestione e previa assunzione del parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il regolamento e' modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.