Art. 9 
 
                          Siti Natura 2000 
 
  1.  In  attuazione  della  direttiva  Habitat  92/43/CEE  e   della
direttiva Uccelli 2009/147/CE (79/409/CEE) all'interno del territorio
del Parco sono stati individuati siti Natura  2000.  Per  detti  siti
sono  stati  approvati  gli  obiettivi  di  tutela  e  le  misure  di
conservazione con delibera della Giunta  provinciale  n.  69  del  24
gennaio 2017, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 12 maggio
2010, n.  6,  e  in  attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' del decreto del Ministro
dell'ambiente 17 ottobre 2007,  e  rispettive  successive  modifiche.
Tali siti sono stati designati quali Zone speciali  di  conservazione
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 15 maggio 2017 e  soggiacciono  alle  disposizioni  di
attuazione delle direttive europee citate. 
  2. Le/i proponenti di progetti, piani territoriali urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli, forestali e faunistici  e  le
loro  varianti,  che  interessano  aree  della   rete   Natura   2000
predispongono uno studio di incidenza per individuare gli effetti che
gli stessi possono avere su tali aree.