Art. 9 Siti Natura 2000 1. In attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE e della direttiva Uccelli 2009/147/CE (79/409/CEE) all'interno del territorio del Parco sono stati individuati siti Natura 2000. Per detti siti sono stati approvati gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione con delibera della Giunta provinciale n. 69 del 24 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' del decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, e rispettive successive modifiche. Tali siti sono stati designati quali Zone speciali di conservazione con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 maggio 2017 e soggiacciono alle disposizioni di attuazione delle direttive europee citate. 2. Le/i proponenti di progetti, piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli, forestali e faunistici e le loro varianti, che interessano aree della rete Natura 2000 predispongono uno studio di incidenza per individuare gli effetti che gli stessi possono avere su tali aree.