Allegato Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonche' di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191. (Omissis). Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalita' di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonche' di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per sala teatrale, uno spazio chiuso dotato di palcoscenico adibito in maniera esclusiva o prioritaria ad attivita' teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza prevista dall'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); b) per capienza complessiva delle sale teatrali, necessaria alla definizione delle diverse tipologie di finanziamento di cui all'art. 5, commi 5, 5-bis e 5-ter, il numero totale dei posti a sedere, comprensivo anche dei posti collocati nelle sale teatrali accessorie a quelle di cui alla lettera a), purche' situate all'interno dei medesimi immobili». Art. 2. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 4 e' abrogata; b) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: «b) l'Ente regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT) e i soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'ERT stesso per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge»; c) dopo la lettera b) del comma 4 e' inserita la seguente: «b bis) gli enti locali associati all'ERT;». Art. 3. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5, dopo le parole: «l'incentivo», sono aggiunte le seguenti: «per le sale teatrali con capienza complessiva inferiore ai 300 posti»; b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti e' pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed e' compreso tra 15.000,00 euro e 60.000,00 euro. 5-ter. L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva superiore agli 800 posti e' pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed e' compreso tra 15.000,00 euro e 300.000,00 euro.». Art. 4. Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 1. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017, dopo le parole: «l'ammissibilita' delle iniziative», sono inserite le seguenti: «presentate a valere sulle tipologie di finanziamento di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 5,». Art. 5. Inserimento dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017, e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai diversi interventi, in ragione della capienza delle sale teatrali). - 1. Il finanziamento annuale per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonche' di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stabilito ogni anno con legge regionale di stabilita' o con altra legge regionale. 2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare agli interventi da realizzarsi presso le sale teatrali con capienza complessiva inferiore ai 300 posti, previste dall'art. 5, comma 5, presso le sale teatrali con capienza complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti, previste dall'art. 5, comma 5-bis, e presso le sale teatrali con capienza complessiva superiore agli 800 posti, previste dall'art. 5, comma 5-ter. 3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2». Art. 6. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017, dopo le parole: «l'ordine della graduatoria», sono inserite le seguenti: «di ciascuna delle tipologie di finanziamento di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 5,». Art. 7. Sostituzione dell'allegato A, del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 1. L'allegato A, del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017, e' sostituito dall'allegato A, al presente regolamento. Art. 8. Disposizione transitoria 1. Per la sola annualita' 2018, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge, i finanziamenti disciplinati dal decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 non possono riguardare gli interventi da realizzarsi presso le sale teatrali individuate: a) dal comma 46 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); b) dai commi 31, lettere b) e c), e 76, dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); c) dai commi 10, lettera a), e 106, dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018). Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto: Il Presidente: Serracchiani