Allegato 
 
Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e  modalita'
  di concessione di incentivi  per  gli  interventi  di  manutenzione
  ordinaria, di  miglioramento  funzionale,  di  messa  in  sicurezza
  nonche' di adeguamento tecnologico della  dotazione  strutturale  e
  delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio
  della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi  dell'art.  17  della
  legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali  in  materia
  di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente  della
  Regione 16 agosto 2017, n. 191. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              191/2017 
 
    1. L'art. 2 del decreto del Presidente della  Regione  16  agosto
2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalita' di  concessione
di  incentivi  per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  di
miglioramento  funzionale,  di  messa   in   sicurezza   nonche'   di
adeguamento  tecnologico  della   dotazione   strutturale   e   delle
attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel  territorio  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, ai  sensi  dell'art.  17  della  legge
regionale 11 agosto 2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di
attivita' culturali)), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  regolamento  si
intendono: 
      a) per sala teatrale, uno spazio chiuso dotato di  palcoscenico
adibito in maniera esclusiva o  prioritaria  ad  attivita'  teatrali,
coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della  licenza
prevista dall'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo
unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); 
      b) per capienza complessiva  delle  sale  teatrali,  necessaria
alla definizione delle diverse  tipologie  di  finanziamento  di  cui
all'art. 5, commi 5, 5-bis e 5-ter, il  numero  totale  dei  posti  a
sedere, comprensivo anche dei posti  collocati  nelle  sale  teatrali
accessorie  a  quelle  di  cui  alla  lettera  a),  purche'   situate
all'interno dei medesimi immobili». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifiche all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              191/2017 
 
    1. All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
191/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera a) del comma 4 e' abrogata; 
      b) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: 
        «b) l'Ente regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT)
e i soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione  con
l'ERT  stesso  per  la  gestione  delle  relative  strutture   e   la
programmazione di rassegne e spettacoli, ai sensi dell'art. 17, comma
1, della Legge»; 
      c) dopo la lettera b) del comma 4 e' inserita la seguente: 
        «b bis) gli enti locali associati all'ERT;». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifiche all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              191/2017 
 
    1. All'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
191/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 5, dopo le parole: «l'incentivo», sono aggiunte  le
seguenti: «per le sale teatrali con capienza complessiva inferiore ai
300 posti»; 
      b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis.  L'incentivo  per  le  sale  teatrali  con   capienza
complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti e'  pari  al  100  per
cento della spesa ammissibile ed e' compreso  tra  15.000,00  euro  e
60.000,00 euro. 
        5-ter.  L'incentivo  per  le  sale  teatrali   con   capienza
complessiva superiore agli 800 posti e' pari al 100 per  cento  della
spesa ammissibile ed e' compreso  tra  15.000,00  euro  e  300.000,00
euro.». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Modifica all'art. 10 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              191/2017 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  191/2017,  dopo  le  parole:   «l'ammissibilita'   delle
iniziative», sono inserite le seguenti: «presentate  a  valere  sulle
tipologie di finanziamento di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art.
5,». 
 
                               Art. 5. 
 
 
Inserimento dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione
                             n. 191/2017 
 
    1. Dopo l'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
191/2017, e' inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis (Determinazione delle quote  dello  stanziamento  da
riservare ai diversi interventi, in ragione della capienza delle sale
teatrali). - 1.  Il  finanziamento  annuale  per  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria, di  miglioramento  funzionale,  di  messa  in
sicurezza  nonche'  di  adeguamento   tecnologico   della   dotazione
strutturale e delle attrezzature tecniche di  sale  teatrali  ubicate
nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stabilito ogni
anno con legge regionale di stabilita' o con altra legge regionale. 
    2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono  stabilite  ogni
anno le quote dello stanziamento  da  riservare  agli  interventi  da
realizzarsi  presso  le  sale  teatrali  con   capienza   complessiva
inferiore ai 300 posti, previste dall'art. 5, comma 5, presso le sale
teatrali con capienza complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti,
previste dall'art. 5, comma 5-bis, e  presso  le  sale  teatrali  con
capienza complessiva superiore agli 800 posti, previste dall'art.  5,
comma 5-ter. 
    3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al
comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta  regionale
vengono stabilite le nuove quote  dello  stanziamento,  ai  sensi  di
quanto previsto dal comma 2». 
 
                               Art. 6. 
 
 
Modifiche all'art. 11 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              191/2017 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 191/2017, dopo le parole:  «l'ordine  della  graduatoria»,
sono  inserite  le  seguenti:  «di  ciascuna   delle   tipologie   di
finanziamento di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 5,». 
 
                               Art. 7. 
 
 
Sostituzione  dell'allegato  A,  del  decreto  del  Presidente  della
                         Regione n. 191/2017 
 
    1. L'allegato A, del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
191/2017, e' sostituito dall'allegato A, al presente regolamento. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Per la sola annualita'  2018,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma
2-bis, della legge, i  finanziamenti  disciplinati  dal  decreto  del
Presidente della Regione  n.  191/2017  non  possono  riguardare  gli
interventi da realizzarsi presso le sale teatrali individuate: 
      a) dal comma 46 dell'art. 6 della  legge  regionale  11  agosto
2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio
per gli anni 2016-2018 ai sensi della  legge  regionale  10  novembre
2015, n. 26); 
      b) dai commi 31, lettere b) e c), e 76, dell'art. 7 della legge
regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento  del  bilancio  per  gli
anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre
2015, n. 26); 
      c) dai commi 10, lettera a), e 106,  dell'art.  7  della  legge
regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018). 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto: Il Presidente: Serracchiani