Art. 14 
 
          Integrazione dell'art. 13 della legge provinciale 
                   sulla tutela della salute 2010 
 
  1. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge  provinciale  sulla  tutela
della salute 2010 dopo le parole:  «alle  organizzazioni  provinciali
rappresentative   dei   soggetti   gestori   di   servizi   sanitari,
socio-sanitari e sociali» sono inserite  le  seguenti:  «e,  per  una
valutazione connessa ai compiti e alle attivita' attribuiti ai  sensi
dell'art.  3-bis  della  legge  provinciale  n.  6  del  1998,   alle
comunita'».