Art. 14 Integrazione dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 1. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: «alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali» sono inserite le seguenti: «e, per una valutazione connessa ai compiti e alle attivita' attribuiti ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale n. 6 del 1998, alle comunita'».