Art. 6 Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007) 1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserita la seguente: «e-bis) un rappresentante dell'ente associativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona maggiormente rappresentativo a livello provinciale;».