Art. 6 
 
Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale 27 luglio 2007,  n.
  13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007) 
 
  1. Dopo la  lettera  e)  del  comma  4  dell'art.  11  della  legge
provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserita la seguente: 
  «e-bis)  un  rappresentante  dell'ente  associativo  delle  aziende
pubbliche di servizi  alla  persona  maggiormente  rappresentativo  a
livello provinciale;».