Art. 7 Integrazione dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: «3-bis. Il piano individua inoltre gli interventi dell'area anziani previsti dall'art. 4-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita'), in coerenza con quanto stabilito dal piano provinciale per la salute, dal piano provinciale per le demenze, dalla programmazione sociale, dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dagli atti previsti dall'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».