Art. 7 
 
          Integrazione dell'art. 12 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. Dopo il comma 3  dell'art.  12  della  legge  provinciale  sulle
politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il piano individua inoltre gli interventi dell'area anziani
previsti dall'art. 4-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6
(Interventi  a   favore   degli   anziani   e   delle   persone   non
autosufficienti o con gravi  disabilita'),  in  coerenza  con  quanto
stabilito dal piano provinciale per la salute, dal piano  provinciale
per le demenze, dalla programmazione sociale, dal programma sanitario
e socio-sanitario provinciale e  dagli  atti  previsti  dall'art.  11
della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».