Art. 8 
 
         Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1.  Nella  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  13  della   legge
provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le  parole:  «politiche
sociali» sono  inserite  le  seguenti:  «e  socio-sanitarie  riferite
all'area anziani». 
  2. Nel comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche
sociali 2007 le parole: «del  distretto  sanitario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'ambito sanitario territoriale». 
  3. Dopo il comma 4  dell'art.  13  della  legge  provinciale  sulle
politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Per la formulazione della proposta  di  piano  relativa  ai
contenuti previsti dall'art. 12, comma 3-bis, e di ulteriori proposte
sulle politiche e sugli interventi a favore delle persone anziane, il
tavolo  territoriale  e'  integrato  da  una  sezione  costituita  da
rappresentanti  delle  aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona
presenti  sul  territorio  e  del  terzo  settore  interessato  e  da
componenti che si occupano delle tematiche legate agli anziani.  Tale
sezione indirizza e promuove l'attivita' di Spazio argento, istituito
ai sensi dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998.».