Art. 8 Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: «politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e socio-sanitarie riferite all'area anziani». 2. Nel comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «del distretto sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambito sanitario territoriale». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: «4-bis. Per la formulazione della proposta di piano relativa ai contenuti previsti dall'art. 12, comma 3-bis, e di ulteriori proposte sulle politiche e sugli interventi a favore delle persone anziane, il tavolo territoriale e' integrato da una sezione costituita da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato e da componenti che si occupano delle tematiche legate agli anziani. Tale sezione indirizza e promuove l'attivita' di Spazio argento, istituito ai sensi dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998.».