Art. 3 Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003) 1. Nel comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: «rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno» sono inserite le seguenti: «oppure in rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ogni anno». 2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e' sostituito dal seguente: «2. Per migliorare l'efficienza e la professionalita' dei consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado puo' essere concesso loro un contributo fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a copertura dei costi per servizi di assistenza tecnico-amministrativa specifici. Le domande di agevolazione sono presentate dai consorzi di miglioramento fondiario o dalle loro associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza, espressamente delegate alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio. L'aiuto puo' essere concesso, secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).». 3. Nel comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «un contributo sino al 65 per cento della spesa ritenuta ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea». 4. Nel comma 5 dell'art. 54-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «La Provincia puo' finanziare fino al massimo del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia puo' finanziare fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea». 5. Le agevolazioni previste dal comma 2 sono concesse anche con riferimento all'anno 2017. 6. Dall'applicazione dei commi 1 e 2 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate sulla missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale). 7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede con gli stanziamenti gia' autorizzati sulla missione 16, programma 1, titolo 2.