Art. 10 Procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) 1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) si applicano le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio al comma 2. 2. Il proponente presenta all'autorita' competente l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo in formato elettronico i seguenti documenti: a) lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente redatto in conformita' alle indicazioni contenute all'allegato IV-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che richiedono, tra l'altro, l'indicazione delle motivazioni, delle finalita' e delle possibili alternative di localizzazione e d'intervento nonche' delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto; c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 31; d) l'avviso al pubblico che deve indicare il proponente, la denominazione, la descrizione sintetica e la localizzazione del progetto nonche' le modalita' ed i termini di consultazione della documentazione. 3. Per le fasi della pubblicazione, partecipazione, istruttoria e richieste d'integrazioni e chiarimenti si seguono le disposizioni contenute all'art. 19, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunita' in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza partecipano i comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto. 5. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) puo' essere condotta, nel rispetto delle disposizioni del decreto come attuate dalla presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalita' d'informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.