Art. 10 
 
                      Procedimento di verifica 
               di assoggettabilita' a VIA (screening) 
 
  1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del  procedimento  di
verifica di assoggettabilita'  a  VIA  (screening)  si  applicano  le
disposizioni contenute nell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 riportate in dettaglio al comma 2. 
  2. Il proponente presenta all'autorita' competente l'istanza di cui
al comma 1 trasmettendo in formato elettronico i seguenti documenti: 
    a) lo studio preliminare ambientale  contenente  le  informazioni
sulle caratteristiche del  progetto  e  sui  suoi  probabili  effetti
significativi sull'ambiente redatto in conformita'  alle  indicazioni
contenute  all'allegato  IV-bis  della  Parte  Seconda  del   decreto
legislativo  n.  152  del  2006,   che   richiedono,   tra   l'altro,
l'indicazione delle motivazioni, delle finalita'  e  delle  possibili
alternative di localizzazione e d'intervento nonche' delle previsioni
in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica  e  di  tutti  gli
elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti
ambientali; 
    b) la dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo  A),
del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto; 
    c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese  istruttorie  di
cui all'art. 31; 
    d) l'avviso al pubblico  che  deve  indicare  il  proponente,  la
denominazione, la  descrizione  sintetica  e  la  localizzazione  del
progetto nonche' le modalita' ed i  termini  di  consultazione  della
documentazione. 
  3. Per le fasi della pubblicazione, partecipazione,  istruttoria  e
richieste d'integrazioni e chiarimenti  si  seguono  le  disposizioni
contenute all'art. 19, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006. 
  4.  In  qualunque  fase  della  procedura,   qualora   ne   ravvisi
l'opportunita'  in  relazione   alle   esigenze   del   procedimento,
l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi  istruttoria
di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza  partecipano  i
comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli  elaborati
presentati  e  la  verifica  dei   possibili   effetti   negativi   e
significativi sull'ambiente del progetto. 
  5. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo  n.  152
del 2006, la verifica di assoggettabilita'  a  VIA  (screening)  puo'
essere condotta, nel rispetto delle  disposizioni  del  decreto  come
attuate  dalla  presente   legge,   nell'ambito   della   valutazione
ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalita'  d'informazione
del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.