Art. 11 
 
                      Provvedimento di verifica 
               di assoggettabilita' a VIA (screening) 
 
  1. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA (screening) con atto  dirigenziale,  motivato
ed espresso, sulla base dei criteri  indicati  nell'allegato  V  alla
Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006,  valutando  se
il  progetto  abbia  possibili  effetti  negativi   e   significativi
sull'ambiente e debba essere assoggettato a VIA. 
  2.   Per   l'assunzione   del   provvedimento   di   verifica    di
assoggettabilita' a VIA (screening) si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 19, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006. 
  3.  Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA
(screening)  e'  inoltre  pubblicato  per  estratto  nel   Bollettino
ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 
  4.  Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA
(screening) obbliga il  proponente  a  conformare  il  progetto  alle
condizioni  ambientali  in  esso  contenute.  Tali  condizioni   sono
altresi' vincolanti per le  amministrazioni  competenti  al  rilascio
d'intese, concessioni, autorizzazioni,  licenze,  pareri,  nullaosta,
assensi comunque  denominati,  necessari  per  la  realizzazione  del
progetto in base alla vigente normativa.