Art. 11 Provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) 1. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) con atto dirigenziale, motivato ed espresso, sulla base dei criteri indicati nell'allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato a VIA. 2. Per l'assunzione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) e' inoltre pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 4. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresi' vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.