Art. 17 Partecipazione 1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 16 il pubblico interessato puo' presentare osservazioni secondo le modalita' indicate all'art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Il proponente ha facolta' di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate di cui al comma 1 e pubblicate sul sito web dell'autorita' competente entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 19. 3. La pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'art. 16, comma 1, e' integrata con gli ulteriori adempimenti in tema di deposito e pubblicazione previsti dalle normative di settore dei provvedimenti da acquisire ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 nel rispetto dei termini del procedimento unico. 4. Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorita' competente puo' disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica. Con direttiva di Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dell'inchiesta pubblica. 5. L'autorita' competente puo' promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di un'amministrazione interessata o del pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria e' data adeguata pubblicita' e deve essere invitato il proponente. 6. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica di cui al comma 5, l'autorita' competente puo' promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.