Art. 17 
 
                           Partecipazione 
 
  1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui  all'art.  16  il
pubblico  interessato  puo'  presentare   osservazioni   secondo   le
modalita' indicate all'art. 27-bis, comma 4, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006. 
  2.  Il  proponente   ha   facolta'   di   presentare   le   proprie
controdeduzioni alle osservazioni presentate di  cui  al  comma  1  e
pubblicate sul sito web dell'autorita' competente entro il  ventesimo
giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui
all'art. 19. 
  3. La pubblicazione dell'avviso al pubblico  di  cui  all'art.  16,
comma 1, e' integrata  con  gli  ulteriori  adempimenti  in  tema  di
deposito e pubblicazione previsti  dalle  normative  di  settore  dei
provvedimenti da acquisire ai sensi  dell'art.  14,  comma  4,  della
legge n. 241 del 1990  nel  rispetto  dei  termini  del  procedimento
unico. 
  4. Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 6, del decreto  legislativo  n.
152  del  2006,  l'autorita'  competente   puo'   disporre   che   la
consultazione del  pubblico  si  svolga  nelle  forme  dell'inchiesta
pubblica. Con direttiva di Giunta regionale, sentita  la  Commissione
assembleare competente, sono disciplinate le modalita' di svolgimento
dell'inchiesta pubblica. 
  5. L'autorita' competente puo' promuovere, nei casi di  particolare
rilievo anche su richiesta di un'amministrazione  interessata  o  del
pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni,
le associazioni ed il pubblico per fornire una completa  informazione
sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di  conoscenza  e  di
giudizio in funzione della  VIA.  All'istruttoria  e'  data  adeguata
pubblicita' e deve essere invitato il proponente. 
  6. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica di cui  al  comma
5, l'autorita' competente puo' promuovere,  anche  su  richiesta  del
proponente, un contraddittorio tra  lo  stesso  e  coloro  che  hanno
presentato osservazioni.