Art. 19 
 
                        Conferenza di servizi 
 
  1. Lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria e' regolata
dalle disposizioni di cui  all'art.  27-bis,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 152 del  2006  nonche'  agli  articoli  14,  comma  4,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n.  241  del  1990  come
dettagliate ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
  2.  L'autorita'  competente  convoca,  entro  dieci  giorni   dalla
scadenza del termine di consultazione del pubblico  di  cui  all'art.
17, comma  1,  ovvero  dalla  data  di  ricevimento  delle  eventuali
integrazioni documentali  di  cui  all'art.  18,  una  conferenza  di
servizi decisoria alla quale  partecipano  tutte  le  amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del
provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla
realizzazione  e  all'esercizio  del  progetto  ed  e'  invitato   il
proponente. La  conferenza  di  servizi  e'  convocata  in  modalita'
sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del
1990. La conferenza di servizi provvede congiuntamente all'esame  del
progetto e del SIA. Dell'indizione della  conferenza  di  servizi  e'
data tempestiva comunicazione alla regione. 
  3. Le attivita' tecnico-istruttorie  sono  svolte  dalla  struttura
organizzativa  competente,  che  acquisisce   e   valuta   tutta   la
documentazione e le osservazioni presentate e predispone la  proposta
di verbale conclusivo della conferenza di servizi. Nella proposta  di
verbale conclusivo  sono,  in  particolare,  riportate  le  posizioni
espresse, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della legge n. 241  del
1990,  in  modo  univoco  e  vincolante  dai   rappresentanti   delle
amministrazioni competenti per la VIA  e  per  i  titoli  abilitativi
necessari alla realizzazione  ed  esercizio  del  progetto.  In  tale
proposta  sono,  inoltre,  descritte  le  fasi   amministrative   del
procedimento, le informazioni relative al processo di partecipazione,
la sintesi dei risultati della consultazione e l'indicazione di  come
tali risultati siano stati presi in  considerazione  ai  sensi  degli
articoli 15, 16, 17, 18 ed eventualmente dell'art. 22. Tale  proposta
di verbale  conclusivo  e'  di  norma  inviata  alle  amministrazioni
convocate in conferenza di servizi e al proponente, che puo'  fornire
le proprie controdeduzioni. 
  4. Il verbale conclusivo della conferenza di  servizi,  debitamente
sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione  competente  per
la  VIA  e  dai  rappresentanti  delle  amministrazioni   interessate
partecipanti alla conferenza di servizi, costituisce  la  conclusione
motivata della conferenza di  servizi  contenente  specificamente  le
determinazioni  in  merito  all'impatto  ambientale   e   ai   titoli
abilitativi  necessari  per  la  realizzazione  e   l'esercizio   del
progetto. Le determinazioni  in  merito  ai  titoli  abilitativi  non
possono contenere prescrizioni che contrastano con le  determinazioni
in merito all'impatto ambientale. 
  5. Sulla  base  della  conclusione  motivata  della  conferenza  di
servizi, la Giunta formalizza le determinazioni della  conferenza  di
servizi in merito alla VIA e adotta  la  determinazione  motivata  di
conclusione  della  conferenza  di   servizi   che   costituisce   il
provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20. 
  6.  Nei  casi  di  esercizio  della  funzione  regionale  ai  sensi
dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015,  qualora
la Giunta rilevi eventuali vizi procedimentali  a  cio'  provvede  la
struttura organizzativa regionale  competente  per  il  provvedimento
unico che puo' avvalersi della struttura organizzativa che ha  curato
il procedimento, nel rispetto dei termini procedimentali. 
  7. In  sede  di  conferenza  di  servizi  e'  acquisito  il  parere
sull'impatto ambientale del progetto da parte dei comuni  interessati
e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati. 
  8. Il termine di conclusione della conferenza di servizi, ai  sensi
27-bis, comma 7, del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  e'  di
centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori ai
sensi del comma 2. 
  9. Alla conferenza di  servizi  la  regione,  l'ARPAE  e  l'Agenzia
regionale per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile
(ARSTePC) partecipano ciascuna con un proprio rappresentante ai  fini
dell'espressione dei pareri, delle autorizzazioni o assensi  ad  essi
specificamente spettanti in ragione della  peculiarita'  del  modello
organizzativo e della ripartizione  di  materie  di  cui  alla  legge
regionale n. 13 del 2015. 
  10. Nei casi in cui ARPAE sia delegata a  rappresentare  la  Giunta
nel procedimento unico, e' comunque invitata in funzione di  supporto
la  regione  qualora  la  stessa  debba  esprimere  nell'ambito   del
procedimento  pareri,  nullaosta  ed   atti   di   assenso   comunque
denominati.