Art. 21 
 
       Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio 
                  unico e sul provvedimento di VIA 
 
  1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui  al  comma  2,  il
provvedimento  autorizzatorio   unico   costituisce   variante   agli
strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica  e  di  settore
per le seguenti opere: 
    a) opere pubbliche o di pubblica utilita'; 
    b) interventi  d'ampliamento  e  ristrutturazione  di  fabbricati
adibiti  all'esercizio   d'impresa   ovvero   interventi   di   nuova
costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo
e la trasformazione di attivita' economiche gia' insediate, nell'area
di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o  circostanti,  ovvero
in aree collocate in prossimita' delle medesime attivita'; 
    c)  insediamento  d'impianto  produttivo  per  attivita'  incluse
nell'ambito  di  applicazione  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  7  settembre   2010,   n.   160   (Regolamento   per   la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attivita' produttive, ai sensi  dell'art.  38,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nei comuni in  cui  lo  strumento
urbanistico  non  individua  aree  destinate   all'insediamento   dei
medesimi impianti o individua aree insufficienti. 
  2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce  variante  nei
casi indicati dal comma 1 a condizione  che  sia  stata  espressa  la
valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e  19  della
legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina  regionale  sulla
tutela e l'uso  del  territorio),  positiva  sulla  variante  stessa,
qualora le modificazioni siano state  adeguatamente  evidenziate  nel
SIA,   con   apposito    elaborato    cartografico,    e    l'assenso
dell'amministrazione   titolare   del   piano    da    variare    sia
preventivamente   acquisito.   Le   proposte   di    variante    alla
pianificazione  territoriale,  urbanistica  e  di   settore   possono
riguardare unicamente specifiche modifiche  attinenti  le  previsioni
cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto
assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli
strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e  di  settore,
il provvedimento comprende il documento di Valsat. In  tal  caso,  il
SIA motiva la proposta di variante in relazione  all'effettivo  stato
dei luoghi ed all'impraticabilita' di  alternative,  e  contiene  gli
elementi  del  Rapporto  ambientale  preliminare   o   del   Rapporto
ambientale.  In  tal  caso,  inoltre,  alla  conferenza  di   servizi
partecipa  la  regione  qualora  la  variante   sia   relativa   alla
pianificazione territoriale e la provincia qualora  la  variante  sia
relativa alla pianificazione urbanistica,  ai  fini  dell'intesa  per
l'approvazione della variante e dell'espressione del parere  motivato
relativo   alla   valutazione   ambientale,   e   il    provvedimento
autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi. 
  3. Il provvedimento autorizzatorio unico relativo  ai  progetti  di
cui agli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del  2006  e  12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita')   costituisce   variante   agli    strumenti    di
pianificazione urbanistica  sulla  base  delle  posizioni  prevalenti
espresse  dalle  amministrazioni  partecipanti  alla  conferenza   di
servizi indetta ai sensi dell'art. 14-ter  della  legge  n.  241  del
1990. 
  4. Il  provvedimento  positivo  di  VIA  obbliga  il  proponente  a
conformare il progetto alle eventuali condizioni ambientali  in  esso
contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per  gli
eventuali malfunzionamenti, nonche' per  il  monitoraggio  nel  tempo
dell'impianto, opera o intervento. 
  5.  La  conclusione  del  procedimento  autorizzatorio  unico   con
provvedimento di archiviazione ovvero  di  rigetto  dell'istanza  per
incompletezza   documentale   non    preclude    la    riproposizione
dell'istanza. 
  6.  Per  l'efficacia  temporale  del  provvedimento  di  VIA  trova
applicazione quanto definito  dall'art.  25,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006.