Art. 29 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'art. 28, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticita' riscontrate; b) effetti in termini di semplificazione del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) e del procedimento unico di VIA per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti; c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti. 2. La regione puo' promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. 3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.