Art. 31 
 
                          Spese istruttorie 
 
  1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate
dalla presente legge sono a carico del proponente e sono  determinate
forfettariamente   ed   in   relazione   al   valore   dell'opera   o
dell'intervento, in una misura comunque  non  superiore  a  0,05  per
cento, con un minimo di 500,00 euro per il procedimento  di  verifica
di assoggettabilita' a VIA (screening) e  di  1.000,00  euro  per  il
procedimento unico, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale
nelle direttive di cui all'art. 9. Dalle  spese  istruttorie  per  il
procedimento unico sono detratte quelle eventualmente corrisposte per
lo svolgimento del procedimento di verifica  di  assoggettabilita'  a
VIA (screening). L'autorita'  competente  verifica  il  rispetto  dei
suddetti criteri nel corso della verifica di completezza. Le  risorse
derivanti dal versamento per le  spese  istruttorie  concorrono  alla
copertura delle spese per il  personale,  per  la  sua  formazione  e
aggiornamento  e  per  il  funzionamento  delle  strutture   tecniche
competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge. 
  2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di  impianti  che
abbiano ottenuto la certificazione EMAS,  ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle  organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni  della  Commissione
2001/681/CE e 2006/193/CE, o la certificazione ambientale secondo  le
norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento. 
  3. A seguito della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 4,
comma  2,  l'autorita'  competente  puo'  stabilire  di  esentare  il
proponente dal pagamento delle spese  istruttorie  e  di  contribuire
alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50
per cento, qualora sussista  un  interesse  pubblico  all'attivazione
della VIA,  in  relazione  agli  impatti  ambientali  attesi  per  la
tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la
vulnerabilita' dei siti interessati. 
  4. Per i progetti che in base alla legislazione  vigente  risultano
sottoposti alla corresponsione di una pluralita' di oneri istruttori,
ognuno di tali oneri e' ridotto del 10 per cento. 
  5.   L'esito   negativo   del   procedimento   di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA (screening) o del procedimento unico di  VIA,
l'archiviazione ovvero la rinuncia del  proponente  al  proseguimento
delle  procedure,  non  danno  diritto  al   rimborso   delle   somme
originariamente versate. 
  6. Qualora il proponente sia la  regione  o  un  ente  del  sistema
regionale le spese istruttorie non sono dovute.