Art. 6 Verifica preliminare ed esclusioni 1. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a VIA ed alla verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) e' applicabile la procedura prevista dall'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tal fine la Giunta regionale adotta specifica direttiva ai sensi del successivo art. 9. 2. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile e' applicabile la procedura prevista dall'art. 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.