Art. 6 
 
                 Verifica preliminare ed esclusioni 
 
  1. Per le  modifiche,  le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnici
finalizzati a migliorare il rendimento e  le  prestazioni  ambientali
dei progetti assoggettati a VIA ed alla verifica di assoggettabilita'
a VIA (screening) e' applicabile la procedura prevista  dall'art.  6,
comma 9, del decreto legislativo n. 152  del  2006.  A  tal  fine  la
Giunta regionale adotta specifica direttiva ai sensi  del  successivo
art. 9. 
  2. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico  obiettivo
la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo  la
risposta alle  emergenze  che  riguardano  la  protezione  civile  e'
applicabile la procedura prevista dall'art. 6, comma 10, del  decreto
legislativo n. 152 del 2006.