Art. 10 
 
            Norme in materia di biodiversita' e paesaggio 
 
  1. Al comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005,
n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili  naturali),  le
parole «dell'art. 53, comma 2,  lettera  b),  della  sezione  11  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del  26
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato» sono sostituite dalle  seguenti:  «europee  in  materia  di
aiuti di Stato». 
  2. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in  materia
di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il comma 1 dell'art. 19 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La gestione del  parco  e'  affidata  a  un  ente  pubblico
strumentale  della  regione,  di  seguito  denominato   Ente   parco,
sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.»; 
    b) al comma 2 dell'art. 25 le parole «entro il 15 novembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre» e le parole  «entro
il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»; 
    c) dopo l'art. 44 e' inserito il seguente: 
      «Art. 44-bis (Istituzione della Riserva  naturale  delle  Valli
Grotari e Vulcan). - 1. E' istituita la  riserva  naturale  regionale
delle Valli Grotari e Vulcan. 
  2. Il territorio interessato dalla riserva di cui  al  comma  1  e'
perimetrato in via provvisoria con la linea rossa  nella  cartografia
alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4-bis). 
  3. Entro il 31 dicembre 2018 l'Amministrazione regionale e l'organo
gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del  PCS
e del regolamento della riserva di cui al  comma  1,  secondo  quanto
previsto dagli articoli da 11 a 19.». 
  3. Nella legge regionale n. 42/1996 e' inserito  l'allegato  4-bis,
allegato alla presente legge. 
  4. All'art. 62  della  legge  regionale  23  febbraio  2007,  n.  5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e  del
paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Osservatorio
regionale  della  pianificazione   territoriale   e   urbanistica   e
dell'edilizia»; 
    b) al comma 1 le parole «e per  la  tutela  del  paesaggio»  sono
soppresse. 
  5. Dopo l'art. 62 della legge regionale n. 5/2007  e'  inserito  il
seguente: 
      «Art.  62-bis  (Funzioni  di  osservatorio  regionale  per   il
paesaggio).- 1. Ai sensi dell' art. 133 del  decreto  legislativo  n.
42/2004 la competente struttura regionale  in  materia  di  paesaggio
svolge funzioni di osservatorio regionale per il paesaggio (ORP). 
  2. L'osservatorio regionale per il paesaggio  svolge  attivita'  di
monitoraggio dell'efficacia  del  piano  paesaggistico,  ne  mantiene
aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per  la
determinazione degli obiettivi di qualita' del paesaggio, promuove la
partecipazione delle popolazioni e degli enti locali  alla  tutela  e
alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale. 
  3. L'osservatorio  regionale  per  il  paesaggio  collabora  con  i
comuni, le unioni territoriali  intercomunali,  gli  Enti  Parco,  le
Universita'  e  le  istituzioni  scientifiche  presenti  nel  proprio
territorio,  con  l'osservatorio  nazionale  per  la   qualita'   del
paesaggio e con il Ministero per i beni e le attivita'  culturali  ai
fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.».