Art. 2 Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attivita' venatoria e di raccolta funghi. 1. All'art. 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica le parole «dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'art. 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonche' per svolgere attivita' a tutela della sanita' degli alveari.»; c) dopo la lettera c) del comma 2 e' aggiunta la seguente: «c-bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.». 2. Alle finalita' di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 6/2010 , come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020. 3. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), e' inserito il seguente: «1-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, l'ERSA e' autorizzata ad adottare un proprio regolamento per la gestione dei beni mobili in armonia con quanto previsto dal regolamento per la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione regionale.». 4. Al fine di consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalita' di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'art. 8, comma 1-bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi gia' trasferiti. 5. Per le finalita' di cui al comma 4, i comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)).». 6. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' delle imprese forestali per l'esercizio delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonche' l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali, nelle more di una riforma organica della regolamentazione di settore, e' prorogata di sei mesi la validita' dei patentini forestali e dei certificati di idoneita' forestale di cui al capo IV del regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell' art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), rilasciati nell'anno 2013 e in scadenza nell'anno 2018. 7. Dopo il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e' aggiunto il seguente: «4-bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 3267/1923 e' autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4.». 8. Al comma 1-ter dell'art. 86 della legge regionale n. 9/2007 le parole «da liquidarsi in via anticipata in un'unica soluzione a» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzate alla». 9. I produttori che nel 2016 hanno presentato alla direzione centrale competente in materia di risorse agricole domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del decreto del Presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008 ), possono chiedere che la conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto di vigneti indicati nell'istanza, gia' rilasciata dalla Direzione centrale competente, decorra dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 10. I produttori che intendono avvalersi della facolta' di cui al comma 9 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Alla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'art. 24 dopo le parole «larghezza del corso o specchio d'acqua» sono inserite le seguenti: « , ne' possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci » e dopo le parole « distanza da altri attrezzi » sono inserite le seguenti: «e manufatti»; b) il comma 2 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: «2. E' vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.»; c) al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 44 le parole « utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed » sono soppresse. 12. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In deroga a quanto previsto dall' art. 27 della legge regionale 42/2017 , fino al termine previsto dall'art. 19 della presente legge, il rilascio dei permessi temporanei di pesca e l'esercizio della pesca nel Comune di Sappada continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno. 1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.». 13. In deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per l'anno 2018, la domanda di contributo annuale da parte della Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento, anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle attivita' previste dall'articolo medesimo e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 14. Al fine di agevolare l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 39, comma 1, lettera h bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), per l'anno 2018 sono considerate ammissibili anche le spese sostenute, dal 1° gennaio, prima della presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge regionale medesima. 15. Alla legge regionale n. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 7 dell'art. 14 e' inserito il seguente: «7.1. Il Direttore della riserva di caccia puo' ricoprire il medesimo incarico anche in una o piu' riserve contigue comprese nel medesimo distretto, previa concorde deliberazione delle riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati.»; b) al comma 7-bis dell'art. 23 la parola « agro-turistico-venatorie » e' sostituita dalla seguente: « venatorie». 16. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attivita' venatoria), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea le parole «, che risultano corrispondere alle aree con gli abbattimenti piu' numerosi » sono soppresse; b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) area Collinare;». 17. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 28/2017 la parola « marzo » e' sostituita dalla seguente: «maggio». 18. Le domande presentate ai sensi dell'art. 63, comma 1, della legge regionale n. 28/2017 , nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31 maggio 2018. 19. L'art. 28 ante bis della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e' sostituito dal seguente: «Art. 28 ante bis (Rideterminazione delle scadenze elettorali). - 1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere». 20. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione relativo all'immobile oggetto dei contributi concessi ai sensi dell' art. 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), e' fissato in cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e grava sul soggetto beneficiario del contributo e sul proprietario dell'immobile. 21. Il comma 48 dell'art. 2 della legge regionale 18/2011 e' abrogato. 22. Al comma 72 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), le parole « 31 marzo 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2018».