Art. 2 
 
Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche,
  di attivita' venatoria e di raccolta funghi. 
  1. All'art. 14 della legge regionale 18 marzo  2010,  n.  6  (Norme
regionali per la disciplina e la  promozione  dell'apicoltura),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) nella rubrica le parole «dei programmi» sono sostituite  dalle
seguenti: «delle iniziative»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare gli
organismi di cui all'art. 3, comma 2, per promuovere la produzione di
prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica  e  formazione  nel
settore apistico, nonche'  per  svolgere  attivita'  a  tutela  della
sanita' degli alveari.»; 
    c) dopo la lettera c) del comma 2 e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) l'acquisto  e  la  distribuzione  di  sostanze  per  il
trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.». 
  2. Alle  finalita'  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  della  legge
regionale n. 6/2010 , come sostituito dal comma  1,  lettera  b),  si
provvede  a  valere  sullo  stanziamento   della   Missione   n.   16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto  capitale)  dello
stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020. 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 11  della  legge  regionale  24  marzo
2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo  sviluppo  rurale  -  ERSA),  e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. Nelle more dell'emanazione  del  regolamento  di  cui  al
comma 1, l'ERSA e' autorizzata ad adottare un proprio regolamento per
la gestione dei beni  mobili  in  armonia  con  quanto  previsto  dal
regolamento per la  gestione  dei  beni  mobili  dell'Amministrazione
regionale.». 
  4.  Al  fine  di   consentire   l'adeguata   realizzazione   e   il
completamento degli interventi previsti per il  raggiungimento  delle
finalita'  di  cui  alla  legge  regionale  16  giugno  2010,  n.  10
(Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata  al
risanamento e al recupero dei terreni  incolti  e/o  abbandonati  nei
territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo
parzialmente alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
l'Amministrazione  regionale  consente  ai  comuni   interessati   di
rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di  finanziamento,
dalla cartografia  di  cui  all'art.  8,  comma  1-bis,  della  legge
regionale medesima, fermo restando l'importo  complessivo  dei  fondi
gia' trasferiti. 
  5. Per le finalita'  di  cui  al  comma  4,  i  comuni  interessati
presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di
raffronto dei mappali interessati dagli  interventi,  entro  sessanta
giorni  dall'entrata  in   vigore   del   regolamento   di   modifica
dell'Allegato A al decreto del Presidente della  Regione  27  ottobre
2011,  n.  259  (Regolamento  recante   criteri   e   modalita'   per
l'attuazione  degli  interventi  in  favore  dei  terreni  incolti  o
abbandonati ai sensi dell' art. 11 della legge  regionale  16  giugno
2010, n. 10 (Interventi di promozione per  la  cura  e  conservazione
finalizzata al risanamento e al  recupero  dei  terreni  incolti  e/o
abbandonati nei territori montani)).». 
  6. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' delle imprese
forestali per l'esercizio delle operazioni di taglio, allestimento ed
esbosco del legname, nonche' l'organizzazione del lavoro  nell'ambito
delle utilizzazioni forestali, nelle more  di  una  riforma  organica
della regolamentazione di  settore,  e'  prorogata  di  sei  mesi  la
validita' dei patentini forestali  e  dei  certificati  di  idoneita'
forestale di cui al capo IV del regolamento emanato con  decreto  del
Presidente della  regione  28  dicembre  2012,  n.  274  (Regolamento
forestale in attuazione dell' art. 95 della legge regionale 23 aprile
2007, n. 9 (Norme  in  materia  di  risorse  forestali)),  rilasciati
nell'anno 2013 e in scadenza nell'anno 2018. 
  7. Dopo il comma 4 dell'art. 42 della  legge  regionale  23  aprile
2007, n. 9 (Norme in materia di risorse  forestali)  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «4-bis.  La  trasformazione  in  coltura  agraria  o   in   altra
destinazione d'uso dei terreni  rimboschiti  per  effetto  del  regio
decreto 3267/1923 e' autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte
salve le fattispecie di cui al comma 4.». 
  8. Al comma 1-ter dell'art. 86 della legge regionale n.  9/2007  le
parole «da liquidarsi in via anticipata in un'unica soluzione a» sono
sostituite dalle seguenti: «finalizzate alla». 
  9. I produttori  che  nel  2016  hanno  presentato  alla  direzione
centrale  competente  in  materia  di  risorse  agricole  domanda  di
sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti  ai  sensi
del decreto del Presidente della  regione  4  febbraio  2015,  n.  20
(Regolamento recante le  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
sostegno  comunitario  alla  riconversione  e  ristrutturazione   dei
vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al  2017/2018,  in
attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e  del  titolo
II, capo II, sezione 2, del  regolamento  (CE)  555/2008  ),  possono
chiedere che la conversione in autorizzazione dei diritti di impianto
o di reimpianto di vigneti  indicati  nell'istanza,  gia'  rilasciata
dalla  Direzione  centrale  competente,   decorra   dalla   data   di
presentazione della domanda di sostegno. 
  10. I produttori che intendono avvalersi della facolta' di  cui  al
comma 9 presentano domanda  alla  Direzione  centrale  competente  in
materia di risorse agricole,  a  pena  di  decadenza,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  11. Alla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 42  (Disposizioni  per
la  gestione  delle  risorse  ittiche  nelle  acque  interne),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dell'art. 24 dopo le parole «larghezza del corso  o
specchio d'acqua» sono inserite le seguenti: « , ne'  possono  essere
collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione
dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio,
strutture per il passaggio dei pesci » e dopo le parole « distanza da
altri attrezzi » sono inserite le seguenti: «e manufatti»; 
    b) il comma 2 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: 
  «2. E' vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.»; 
    c) al numero 1) della lettera b) del  comma  1  dell'art.  44  le
parole « utilizzo e collocazione di  attrezzi  di  pesca  ed  »  sono
soppresse. 
  12. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale  9  febbraio
2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del  Comune  di
Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e  all'aggregazione  alla  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), sono  aggiunti
i seguenti: 
    «1-bis. In deroga a quanto previsto dall'  art.  27  della  legge
regionale 42/2017 , fino  al  termine  previsto  dall'art.  19  della
presente legge, il  rilascio  dei  permessi  temporanei  di  pesca  e
l'esercizio della pesca nel Comune di  Sappada  continuano  a  essere
regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca  n.  1  della
Provincia di Belluno. 
    1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione  delle
disposizioni richiamate dal comma 1-bis comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a  300  euro.  L'irrogazione
della sanzione compete all'ETPI.». 
  13. In deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, della  legge
regionale  7  luglio  2017,  n.  25  (Norme  per  la  raccolta  e  la
commercializzazione  dei  funghi  epigei  spontanei  nel   territorio
regionale), per l'anno 2018, la  domanda  di  contributo  annuale  da
parte  della  Federazione  regionale  dei   Gruppi   micologici   del
Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento, anche a favore  dei  Gruppi
micologici aderenti, delle attivita' previste dall'articolo  medesimo
e' presentata entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  14.  Al  fine  di  agevolare  l'organizzazione  dei  corsi  per  il
conseguimento delle abilitazioni  in  materia  venatoria  nelle  more
dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 39, comma 1,  lettera
h bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria), per l'anno 2018 sono  considerate  ammissibili  anche  le
spese sostenute, dal 1°  gennaio,  prima  della  presentazione  della
domanda di contributo di cui all'art. 29, comma  1-bis,  della  legge
regionale medesima. 
  15. Alla legge regionale  n.  6/2008  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 7 dell'art. 14 e' inserito il seguente: 
  «7.1. Il Direttore  della  riserva  di  caccia  puo'  ricoprire  il
medesimo incarico anche in una o piu' riserve contigue  comprese  nel
medesimo  distretto,  previa  concorde  deliberazione  delle  riserve
interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di  almeno
due terzi dei soci assegnati.»; 
      b)   al   comma   7-bis    dell'art.    23    la    parola    «
agro-turistico-venatorie  »   e'   sostituita   dalla   seguente:   «
venatorie». 
  16. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale 21  luglio  2017,
n. 28 (Disposizioni in  materia  di  risorse  agricole,  forestali  e
ittiche  e  di  attivita'  venatoria),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) all'alinea le parole «,  che  risultano  corrispondere  alle
aree con gli abbattimenti piu' numerosi » sono soppresse; 
      b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) area Collinare;». 
  17. Al comma 1 dell'art. 63 della legge  regionale  n.  28/2017  la
parola « marzo » e' sostituita dalla seguente: «maggio». 
  18. Le domande presentate ai sensi dell'art.  63,  comma  1,  della
legge regionale n. 28/2017 , nella versione previgente alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  rimangono  valide  e  sono
istruite assieme a quelle presentate entro il 31 maggio 2018. 
  19. L'art. 28 ante bis della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28
(Norme in materia di  bonifica  e  di  ordinamento  dei  Consorzi  di
bonifica, nonche'  modifiche  alle  leggi  regionali  n.  9/1999,  in
materia di concessioni regionali per  lo  sfruttamento  delle  acque,
7/2000, in materia  di  restituzione  degli  incentivi,  28/2001,  in
materia  di  deflusso  minimo  vitale  delle  derivazioni  d'acqua  e
16/2002, in materia di gestione del demanio  idrico),  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 28 ante  bis (Rideterminazione delle scadenze elettorali).  -
1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le  scadenze  degli
organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee  di  tutti  i  Consorzi
sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno  2021.  Fino  a
tale data restano in carica gli organi attualmente in essere». 
  20. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale 20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo  di  destinazione
relativo all'immobile oggetto dei contributi concessi ai sensi  dell'
art. 2, comma 46, della legge  regionale  29  dicembre  2011,  n.  18
(Legge finanziaria  2012),  e  dell'art.  2,  comma  4,  della  legge
regionale 29 dicembre 2015, n. 34  (Legge  di  stabilita'  2016),  e'
fissato in cinque anni  decorrenti  dalla  data  di  ultimazione  dei
lavori e  grava  sul  soggetto  beneficiario  del  contributo  e  sul
proprietario dell'immobile. 
  21. Il comma 48  dell'art.  2  della  legge  regionale  18/2011  e'
abrogato. 
  22. Al comma 72 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2017,
n. 45 (Legge di stabilita' 2018), le parole « 31 marzo  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2018».