Art. 8 Norme in materia di attivita' produttive, cooperazione e turismo 1. La realizzazione di strategie di marketing territoriale per il turismo attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dirette a differenziare l'offerta turistica della localita' interessata rispetto ad altre mete del territorio, puo' essere affidata, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, dai Comuni, a PromoTurismoFVG ai sensi dell' art. 5-bis, comma 4, lettera k), della legge regionale del 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), alle societa' d'area di cui all' art. 7 della legge regionale del 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e ai consorzi turistici di cui all' art. 12 della legge regionale del 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive). 2. Ai sensi dell' art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure rivolte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), ai fini dell'acceso ai bandi previsti dai piani operativi regionali a valere sui fondi strutturali europei della Regione Friuli-Venezia Giulia, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese. 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 68, comma 4, e 69, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), le domande di contributo a sostegno dell'attivita' di manutenzione ordinaria e a sostegno di investimenti connessi alle piste di fondo, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018, sono presentate a PromoTurismoFVG entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per le domande di contributo di cui al comma 3 sono ammesse a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio 2018. 5. Per le domande relative alla concessione dei contributi per la complessiva attivita' di manutenzione e gestione delle piste di fondo e per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, gia' presentate a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017, sono ammesse a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio 2017. 6. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 15 e' aggiunta la seguente: «d-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.»; b) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 15, dopo la parola « mutualistiche » sono aggiunte le seguenti: « , anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale»; c) al comma 1 dell'art. 23 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: « comma 3». 7. La lettera e) del comma 3 dell'art. 121-ter della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e' sostituita dalla seguente: «e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);». 8. Nell'ambito delle finalita' previste dall'art. 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo gia' concesso con decreto n. 1352/PROTUR del 1° giugno 2017 a favore di PromoTurismoFVG a sostegno delle spese connesse all'organizzazione dell'iniziativa «Expo Astana», anche per le successive attivita' di accoglienza e formazione degli operatori turistici, nonche' per l'iniziativa «Elite round UEFA Under 19» il cui svolgimento e' previsto nel mese di marzo 2018. 9. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalita' FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante e' svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. 3-ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 e' accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza delle lingua italiana.». 10. Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale 29/2005 le parole « svolte dinanzi a commissioni provinciali » sono sostituite dalle seguenti: «svolte dinanzi a commissioni territoriali ». 11. Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi in base all'art. 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 ), agli articoli 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' tenute al mantenimento dei vincoli di destinazione relativi ai beni oggetto dell'agevolazione concessa previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare. 12. Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 6-bis, della legge regionale n. 5/1994 e ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12/2002 , nonche', rispettivamente, le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge regionale n. 36/1996 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale n. 29/2005 , dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono piu' tenute al mantenimento dello specifico vincolo di destinazione artigianale e, rispettivamente, dello specifico vincolo di destinazione settoriale, commerciale, turistico o dei servizi, previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare, considerandosi sufficiente lo svolgimento di attivita' economica anche di diversa natura. 13. Le violazioni dei vincoli di destinazione di cui ai commi 11 e 12 poste in essere dalle imprese beneficiarie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge comportano la revoca dei contributi secondo la previgente disciplina applicabile. 14. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile , ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni immobili gia' d'intestata proprieta' del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, in relazione ai quali e' stata accertata la funzionalita' idraulica da parte della struttura regionale competente, sono trasferiti in proprieta' a titolo gratuito, previo consenso del proprietario, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico. 15. Il trasferimento della proprieta' dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna sottoscritto tra la struttura regionale competente e il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e il verbale medesimo costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore del demanio idrico regionale. 16. Al fine di assicurare le finalita' di cui al decreto del Presidente della regione dell'11 aprile 2017, n. 81 (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente gia' in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonche' presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016)), e il migliore utilizzo delle risorse impegnate, i beneficiari dei contributi in relazione ai quali sono scaduti i termini per la stipula dei contratti di lavoro previsti dall'art. 9, comma 2, del medesimo regolamento, possono perfezionare la stipula entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 17. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all' art. 2, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), con priorita' ai Consorzi e alle cooperative che deliberano lo scioglimento nell'anno 2018. 18. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' di inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche nel settore agricolo, mediante l'incentivazione delle cooperative sociali che operano in tale settore, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e c), e 14 della legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), anche nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 1408/2013, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all' art. 14 della legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall' art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 , nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all' art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all' art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 ), ove preveda la concessione in regime de minimis secondo la normativa in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 1407/2013. 19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche alle domande relative a iniziative di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 20/2006 presentate a partire dall'1 gennaio 2018, a valere sulle risorse finanziarie destinate all'incentivazione della cooperazione sociale per l'anno 2018. 20. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso alle misure di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale regionale, per l'anno 2018 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo o finanziamento relative alle iniziative di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 20/2006 e' prorogato al 3 maggio 2018. Nel caso di presentazione di piu' domande per la stessa iniziativa da parte di uno stesso soggetto istante si considera valida quella presentata per ultima entro i termini previsti. 21. Per i Piani Integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) e per i Piani Integrati di sviluppo locale (PISL) o per i singoli interventi selezionati sulla base del Bando (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Programmazione 2007-2013. Obiettivo competitivita' regionale e occupazione. Asse 4 - Sviluppo Territoriale. Attivita' 4.1.a - Supporto allo Sviluppo Urbano. Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)), non avviati o non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge nei termini originariamente previsti, sono ammissibili anche le spese sostenute oltre tali termini, fermo restando il rispetto del termine massimo previsto per la rendicontazione delle spese alla Struttura regionale attuatrice. 22. In via di interpretazione autentica dell' art. 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), il riferimento alla fondazione di diritto privato Centro Solidarieta' Giovani «Giovanni Micesio» - onlus di Udine e' correttamente da intendersi come riferimento all'associazione Centro Solidarieta' Giovani «Giovanni Micesio» - ONLUS di Udine. 23. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, sui bandi emanati entro il 31 luglio 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attivita' promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive)). 24. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), dopo la parola «occupazionale» sono aggiunte le seguenti: «consistente anche nell'impegno, in sede di stipula del contratto di insediamento, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilita', in cassa integrazione, o disoccupati, nonche' percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini».