Allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5). Art. 1. Modifiche all'art. 12 del D.P.Reg. 086/2008 1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), dopo le parole: «di cui all'art. 14 della legge» sono inserite le seguenti: «e all'art. 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali)». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 086/2008, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Non necessitano di variante le modifiche ai Piani territoriali infraregionali dei Consorzi di cui all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 e all'art. 62 della legge regionale 3/2015 necessarie al rilascio o alla formazione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente che: a) rispettino le previsioni e le prescrizioni stabilite dagli strumenti di pianificazione dei comuni territorialmente interessati; b) rispettino le prescrizioni vincolanti specificatamente individuate dai Piani territoriali infraregionali e non prevedano aree soggette ad esproprio aggiuntive rispetto a quelle indicate nel provvedimento di approvazione dei Piani territoriali infraregionali stessi. 5-ter. Le modifiche di cui al comma 5-bis sono rappresentate negli elaborati cartografici e testuali del Piano territoriale infraregionale e costituiscono, congiuntamente all'atto di formale assenso del Consorzio, documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi o all'efficacia delle segnalazioni o comunicazioni previste dalla normativa di settore vigente. Le modifiche al Piano territoriale infraregionale si intendono operanti automaticamente a far data dall'inizio dei lavori. Copia degli elaborati rappresentanti le modifiche di cui al comma 5-bis e dell'atto di formale assenso del Consorzio sono inviati dal comune territorialmente interessato all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. 5-quater. Non necessitano di variante le modifiche preordinate ad adeguare i Piani territoriali infraregionali dei Consorzi di cui al comma 5-bis alle previsioni degli strumenti di pianificazione dei comuni qualora l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di vincoli sovraordinati che hanno effetto cogente e il recepimento di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilita' e per servizi pubblici che non prevedano aree soggette a esproprio aggiuntive rispetto a quelle indicate nel provvedimento di approvazione dei Piani territoriali infraregionali stessi, fatta salva la fattispecie prevista nel comma 10, art. 65 della legge regionale 3/2015. Copia degli elaborati rappresentanti le modifiche sono inviati dal Consorzio all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali.». Visto, Il Presidente: Serracchiani