Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto  del
  Presidente della Regione 20 marzo 2008, n.  086/Pres.  (Regolamento
  di attuazione della parte  I  urbanistica,  ai  sensi  della  legge
  regionale 23 febbraio 2007, n. 5). 
 
                               Art. 1. 
             Modifiche all'art. 12 del D.P.Reg. 086/2008 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres (Regolamento di  attuazione  della
parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007,
n. 5), dopo le parole: «di cui all'art. 14 della legge» sono inserite
le seguenti: «e all'art. 62 della legge regionale 20  febbraio  2015,
n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali)». 
    2. Dopo il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente  della
Regione n. 086/2008, sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis.  Non  necessitano  di  variante  le  modifiche  ai  Piani
territoriali infraregionali dei Consorzi  di  cui  all'art.  1  della
legge regionale 18 gennaio 1999, n.  3  e  all'art.  62  della  legge
regionale 3/2015 necessarie al rilascio o alla formazione dei  titoli
abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente che: 
      a) rispettino le previsioni e le prescrizioni  stabilite  dagli
strumenti di pianificazione dei comuni territorialmente interessati; 
      b)  rispettino  le  prescrizioni  vincolanti   specificatamente
individuate dai Piani territoriali  infraregionali  e  non  prevedano
aree soggette ad esproprio aggiuntive rispetto a quelle indicate  nel
provvedimento di approvazione dei Piani  territoriali  infraregionali
stessi. 
    5-ter. Le modifiche di cui  al  comma  5-bis  sono  rappresentate
negli  elaborati  cartografici  e  testuali  del  Piano  territoriale
infraregionale e costituiscono, congiuntamente  all'atto  di  formale
assenso del Consorzio,  documentazione  necessaria  al  rilascio  dei
titoli abilitativi o all'efficacia delle segnalazioni o comunicazioni
previste dalla normativa di settore vigente. Le  modifiche  al  Piano
territoriale infraregionale si intendono operanti  automaticamente  a
far data dall'inizio dei lavori. Copia degli elaborati rappresentanti
le modifiche di cui al comma 5-bis e dell'atto di formale assenso del
Consorzio  sono  inviati  dal  comune  territorialmente   interessato
all'Amministrazione regionale per il  trattamento  dei  dati  a  fini
istituzionali. 
    5-quater. Non necessitano di variante le modifiche preordinate ad
adeguare i Piani territoriali infraregionali dei Consorzi di  cui  al
comma 5-bis alle previsioni degli  strumenti  di  pianificazione  dei
comuni qualora l'adeguamento comporti unicamente  il  recepimento  di
vincoli sovraordinati che hanno effetto cogente e il  recepimento  di
progetti di opere pubbliche o di  pubblica  utilita'  e  per  servizi
pubblici che non  prevedano  aree  soggette  a  esproprio  aggiuntive
rispetto a quelle indicate  nel  provvedimento  di  approvazione  dei
Piani territoriali infraregionali stessi, fatta salva la  fattispecie
prevista nel comma 10, art. 65 della legge  regionale  3/2015.  Copia
degli  elaborati  rappresentanti  le  modifiche  sono   inviati   dal
Consorzio all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a
fini istituzionali.». 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani