Art. 11 
 
Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attivita' e  lavori
                          socialmente utili 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  73,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  e'  riconosciuta  la  legittimita'  del  debito   fuori
bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 2.510.381,00
per il pagamento della mensilita'  di  dicembre  2016  relativa  alle
attivita'  socialmente   utili   svolte   dai   lavoratori   inseriti
nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1,  della  legge  regionale  28
gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed  integrazioni  (Missione
15, Programma 3, Capitolo 313318). 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  4,  comma  3,  della
legge regionale 29 dicembre 2016, n.  27  e'  incrementata,  per  gli
esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019  dell'importo  annuo  di  1.786
migliaia  di  euro  ed  e'  incrementata  dello  stesso  importo   la
quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021. 
  3. I soggetti  che  alla  data  del  31  dicembre  2016,  risultano
impegnati nelle attivita' di lavori socialmente utili finanziati  con
fondi a carico  del  Fondo  sociale  occupazione  formazione  di  cui
all'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  beneficiari  delle
convenzioni stipulate fino al 2016 tra  il  Ministero  del  lavoro  e
l'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della
predetta legge transitano, con decorrenza 1 gennaio 2018, nel  bacino
dei lavoratori socialmente utili finanziato con  fondi a  carico  del
bilancio regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano
le disposizioni previste dall'art. 4, commi  1  e  2  ,  della  legge
regionale n. 27/2016. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di
cui all'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  n.  27/2016  e'
ulteriormente incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e  2019,
dell'importo  di  2.000  migliaia  di  euro   ed   e'   ulteriormente
incrementata dello stesso  importo  la  quantificazione  della  spesa
prevista per gli anni 2020 e 2021 (Missione 15, Programma 3, Capitolo
313318). 
  5. All'art. 4,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  27/2016  e'
aggiunto il seguente periodo: l'intervento di cui al  presente  comma
puo' essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di  lavoro,
ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti  e/o  strumentali
dell'Amministrazione  regionale,  gli  enti  locali  territoriali   o
istituzionali, nonche' gli enti e aziende da questi  dipendenti,  per
ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui  all'art.  30,  comma  1,
della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei  lavori  socialmente
utili finanziati con risorse del  bilancio  regionale,  a  cui  viene
assicurata l'occupazione con contratti  a  tempo  indeterminato,  nel
rispetto della vigente normativa, con un  compenso  non  inferiore  a
quello percepito in qualita' di lavoratore socialmente utile.». 
  6. E' istituita la sezione esuberi - ASU - all'interno  dell'Elenco
unico regionale, di cui all'art. 4, comma  8,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, recepita con  la  legge  regionale  28  gennaio
2014, n. 5 per il Piano di utilizzo e di fuoriuscita dei precari ASU. 
  7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e  privati,  del
personale  ASU  devono  provvedere  ad  adottare  il   programma   di
fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente  aggiornamento,
con delibera dell'organo  esecutivo,  nonche'  ad  avviare,  per  gli
esuberi, le procedure di mobilita' ai sensi degli articoli 1 e 5  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso  enti  pubblici  o
pubblici economici dotati di idonee capacita' assunzionali. 
  8. Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di
cui  al  comma  7  l'Assessorato  regionale  della  famiglia,   delle
politiche sociali e del lavoro provvede ad individuare il nuovo  ente
utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali anche per  quei
soggetti Asu di cui all'elenco previsto al comma 6, che comunque alla
data di entrata in vigore della  presente  legge  non  e'  utilizzato
presso alcun ente utilizzatore. 
  9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, i soggetti di cui al  comma  6  presentano  l'istanza
agli uffici del  Dipartimento  regionale  del  lavoro,  dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative. 
  10. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.  27/2016,  dopo
le parole  «modifiche  ed  integrazioni»  aggiungere  le  parole  «il
personale gia' in  servizio  presso  gli  enti  locali  e'  prorogato
automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio  atto
deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione».