Art. 11 Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attivita' e lavori socialmente utili 1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e' riconosciuta la legittimita' del debito fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 2.510.381,00 per il pagamento della mensilita' di dicembre 2016 relativa alle attivita' socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318). 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e' incrementata, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 dell'importo annuo di 1.786 migliaia di euro ed e' incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021. 3. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2016, risultano impegnati nelle attivita' di lavori socialmente utili finanziati con fondi a carico del Fondo sociale occupazione formazione di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, beneficiari delle convenzioni stipulate fino al 2016 tra il Ministero del lavoro e l'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della predetta legge transitano, con decorrenza 1 gennaio 2018, nel bacino dei lavoratori socialmente utili finanziato con fondi a carico del bilancio regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2 , della legge regionale n. 27/2016. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 27/2016 e' ulteriormente incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed e' ulteriormente incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318). 5. All'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2016 e' aggiunto il seguente periodo: l'intervento di cui al presente comma puo' essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonche' gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualita' di lavoratore socialmente utile.». 6. E' istituita la sezione esuberi - ASU - all'interno dell'Elenco unico regionale, di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recepita con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per il Piano di utilizzo e di fuoriuscita dei precari ASU. 7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU devono provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonche' ad avviare, per gli esuberi, le procedure di mobilita' ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacita' assunzionali. 8. Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede ad individuare il nuovo ente utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali anche per quei soggetti Asu di cui all'elenco previsto al comma 6, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non e' utilizzato presso alcun ente utilizzatore. 9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 presentano l'istanza agli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative. 10. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole «modifiche ed integrazioni» aggiungere le parole «il personale gia' in servizio presso gli enti locali e' prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione».