Art. 12 Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato 1. Al fine di tutelare la posizione giuridica dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si trovino nella condizione di non utilizzo da parte dell'ente assegnatario per mancata proroga dei contratti a tempo determinato, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dispone su istanza del lavoratore interessato l'assegnazione ad altra amministrazione resasi disponibile, previo tentativo di conciliazione esperito tramite i Centri per l'impiego territorialmente competenti con l'amministrazione di provenienza, atto a riscontrare il persistere di condizioni sfavorevoli o meno alla conferma dei rapporti di lavoro non prorogati e l'inclusione del lavoratore medesimo nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La ricontrattualizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato operata ai sensi del comma 1 produce effetti economici dalla data di adozione dell'atto formale di deliberazione e solo decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di scadenza contrattuale ultima deliberata, al ricorrere dell'ipotesi in cui nei confronti del lavoratore interessato non siano stati definiti da parte del sostituto tutti gli obblighi di legge. 3. Per le finalita' del presente articolo la dotazione del fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, come determinata con l'art. 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e' incrementata dell'importo di 130 migliaia di euro annui, per il triennio 2017-2019 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310).