Art. 12 
 
    Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato 
 
  1. Al fine di tutelare  la  posizione  giuridica  dei  soggetti  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, che si trovino nella condizione di non utilizzo
da parte dell'ente assegnatario per mancata proroga dei  contratti  a
tempo determinato, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, di  concerto  con  l'Assessore  regionale  per  la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dispone  su  istanza  del
lavoratore interessato l'assegnazione ad altra amministrazione resasi
disponibile, previo tentativo di  conciliazione  esperito  tramite  i
Centri    per    l'impiego    territorialmente     competenti     con
l'amministrazione di provenienza, atto a riscontrare il persistere di
condizioni sfavorevoli o meno alla conferma dei  rapporti  di  lavoro
non prorogati e  l'inclusione  del  lavoratore  medesimo  nell'elenco
regionale di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale  del  28
gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. 
  2.  La  ricontrattualizzazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato operata ai sensi del comma 1  produce  effetti  economici
dalla data di adozione dell'atto  formale  di  deliberazione  e  solo
decorrenza giuridica dal giorno  successivo  alla  data  di  scadenza
contrattuale ultima deliberata, al ricorrere dell'ipotesi in cui  nei
confronti del lavoratore interessato  non  siano  stati  definiti  da
parte del sostituto tutti gli obblighi di legge. 
  3. Per le finalita' del presente articolo la dotazione del fondo di
cui all'art. 30, comma 7,  della  legge  regionale  n.  5/2014,  come
determinata con l'art. 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre
2016, n. 27 e' incrementata dell'importo  di  130  migliaia  di  euro
annui, per il triennio 2017-2019 (Missione 18, Programma 1,  capitolo
191310).