Art. 15 
 
       Proroga contratti servizi di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di completare le attivita' propedeutiche necessarie  per
l'indizione dei  bandi  di  gara  per  l'aggiudicazione  dei  servizi
minimi,  coincidenti  con  l'attuale  rete  dei  servizi  in  termini
quantitativi  e   qualitativi,   salvo   eventuali   adeguamenti   in
conformita' ai criteri previsti all'art. 16 del  decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni,  onde
non compromettere  la  regolare  continuita'  degli  affidamenti  del
trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'art. 27, commi 6  e
seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e  successive
modifiche e integrazioni,  la  scadenza  dei  relativi  contratti  e'
prorogata al termine ultimo previsto dall'art. 8,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.