Art. 17 Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori 1. All'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalita' di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che e' autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7.»; b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilita' del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative.». 2. Le disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche all'Associazione Italiana Allevatori e si estendono al triennio 2017-2019, anche al fine di garantire le tutele occupa-zionali dei lavoratori dell'ARAS in servizio alla data det28 febbraio 2017. 3. Le spese per le finalita' di cui al comma 2 trovano copertura per il triennio 2017-2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della legge regionale n. 9/2015 per il cofinanziamento del Programma nazionale dei controlli funzionali e nel limite massimo annuo di 1.400 migliaia di euro per l'attivita' di assistenza tecnica. 4. All'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 24/2016 e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse le parole «con i requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'art. 13 del regolamento CE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013». Per l'effetto, le attivita' finanziate e impegnate, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 24/2016, possono essere realizzate entro l'anno 2017.