Art. 17 
 
 Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori 
 
  1. All'art. 6  della  legge  regionale  5  giugno  1989,  n.  12  e
successive  modifiche  e  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. L'Istituto sperimentale zootecnico,  nelle  more  della
stipula delle convenzioni di cui  al  comma  8,  e'  autorizzato,  in
deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti  assunzionali,
alla stipula di  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  i
lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1,  che  si  trovino
nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio.  Per
le finalita' di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono
ad un albo appositamente costituito  presso  l'Istituto  sperimentale
zootecnico,  che  e'  autorizzato  ad  attingere  dall'albo  per   le
assunzioni necessarie a scongiurare  l'interruzione  dei  servizi  di
selezione  del  bestiame  per  i  libri  genealogici,  dei  controlli
funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria
di cui al comma 7.»; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. Alla spesa per le azioni di  cui  ai  commi  precedenti  da
parte degli organismi interessati si fa fronte con le  disponibilita'
del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e  143707,  oltre
che  con  il  finanziamento  del  MIPAAF  destinato   alle   predette
iniziative.». 
  2. Le disposizioni di cui  all'art.  44  della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9 e di  cui  all'art.  14  della  legge  regionale  5
dicembre 2016, n. 24 si  applicano  anche  all'Associazione  Italiana
Allevatori e si estendono al triennio 2017-2019,  anche  al  fine  di
garantire  le  tutele  occupa-zionali  dei  lavoratori  dell'ARAS  in
servizio alla data det28 febbraio 2017. 
  3. Le spese per le finalita' di cui al comma  2  trovano  copertura
per il triennio 2017-2019, nell'ambito dell'autorizzazione  di  spesa
di  cui  all'art.  44  della  legge  regionale  n.  9/2015   per   il
cofinanziamento del Programma nazionale dei  controlli  funzionali  e
nel limite massimo annuo di 1.400 migliaia di euro per l'attivita' di
assistenza tecnica. 
  4. All'art. 14,  comma  4,  della  legge  regionale  n.  24/2016  e
successive modifiche e integrazioni, sono soppresse le parole «con  i
requisiti specifici  relativi  al  sistema  di  consulenza  aziendale
secondo l'art. 13 del regolamento  CE  n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17  dicembre  2013».  Per  l'effetto,  le
attivita' finanziate e impegnate, ai sensi dell'art. 14  della  legge
regionale n. 24/2016, possono essere realizzate entro l'anno 2017.