Art. 18 
 
                     Esenzione ticket inoccupati 
 
  1. La partecipazione alla spesa sanitaria e'  stabilita  in  misura
ridotta, nei limiti e con le modalita' di  cui  al  comma  2,  per  i
soggetti residenti nel  territorio  regionale  per  i  quali  risulti
attestato lo stato di inoccupazione, in quanto iscritti ai Centri per
l'impiego (ex Uffici di collocamento) gia' alla data del 31  dicembre
2016  e  all'atto  della  prescrizione  delle  prestazioni,   purche'
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo  lordo
relativo all'anno di riferimento  non  superiore  ad  euro  8.263,31,
aumentato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente  ed
effettivamente separato, ulteriormente incrementato  di  euro  516,46
per ogni familiare a carico del titolare. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000 migliaia di euro,  da
utilizzare sulla base di criteri definiti con decreto del  Presidente
della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta  dell'Assessore
regionale per la salute, da emanarsi entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.